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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1212/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso e stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca del denaro e ha ordinato la restituzione della somma all'avente diritto, delegando gli adempimenti per la restituzione e disponendo la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della statuizione di confisca della somma di euro 295,00 disposta come corpo di reato. Il ricorrente denunciava violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo l'assenza di un nesso tra il denaro sequestrato e il reato contestato (detenzione a fini di cessione).

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    Nei procedimenti per i reati di cui all'art. 73 comma 5 la confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato deve rispettare i limiti del codice penale e non puo essere disposta automaticamente senza prova del nesso con il reato.

  • codice penale, art. 240, comma 1

    La confisca puo riguardare solo le cose che costituiscono prodotto o profitto del reato; il giudice deve motivare adeguatamente l'esistenza di un nesso di pertinenzialita tra il bene e il reato per cui si procede.

  • legge n. 356/1992, art. 12-sexies (attuale art. 240-bis cod. pen.)

    Non autorizza una confisca obbligatoria e automatica del denaro come prodotto o profitto del reato senza idonea prova del collegamento al fatto penalmente rilevante.

  • codice di procedura penale, art. 626

    Norma procedurale richiamata per la comunicazione al Procuratore generale in sede, a seguito della decisione di annullamento.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900

    Conferma il principio secondo cui la confisca di denaro richiede prova del nesso di pertinenzialita e non puo essere imposta automaticamente come conseguenza del reato di stupefacenti.

Massime di principio

  • La confisca di denaro sequestrato in reati di droga non e automatica: occorre provare che la somma costituisca prodotto o profitto del reato o sia strettamente pertinente all'attivita criminosa.
  • Il giudice deve motivare specificamente il nesso di pertinenzialita tra il denaro e il reato; formulazioni generiche non sono sufficienti e determinano l'annullamento della misura.
  • Se la somma trovata in possesso dell'imputato puo essere ricondotta solo a pregresse e non contestate cessioni o non e chiaramente collegata all'attivita oggetto del processo, la confisca va respinta e il denaro restituito all'avente diritto.
  • Non e consentita una confisca obbligatoria del contante in base a richiamate norme sulla prevenzione: ogni provvedimento ablativo richiede valutazione e motivazione nel singolo caso.
  • In caso di annullamento della confisca la Corte puo ordinare la restituzione senza rinvio e disporre le comunicazioni procedurali previste, ad esempio al Procuratore generale.
  • Per difendersi efficacemente chiedere al giudice di esplicitare gli elementi probatori che colleghino il contante all'attivita illecita (quantita di droga, strumenti di confezionamento, precedenti cessioni accertate, dichiarazioni, movimenti finanziari).

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