Cassazione Civile, Ordinanza n. 10107/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori imposte per l'anno 2003, ritenendo che il contribuente avesse utilizzato fatture passive relative a operazioni soggettivamente inesistenti nella compravendita di autovetture, in rapporti con società descritte come mere "cartiere". La CTP aveva annullato l'avviso per difetto di motivazione per relationem; la CTR aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, valorizzando gli elementi presuntivi emersi dalla verifica e affermando che l'ignoranza del contribuente circa la reale natura delle controparti non era esimente. In cassazione il contribuente proponeva sette motivi: (1) nullità/violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per sottoscrizione dell'avviso da parte di funzionario asseritamente privo di delega o di qualifica; (2) analoghe censure per mancanza di qualifica dirigenziale del sottoscrittore; (3) violazione dell'art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per mancata allegazione dei PVC delle società fornitrici; (4) decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo ex artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972; (5) violazione dell'art. 2697 c.c. per errato riparto dell'onere probatorio, sostenendo di aver dimostrato la propria buona fede; (6) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per mancata prova della conoscenza o conoscibilità della frode; (7) violazione dell'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993, assumendo la deducibilità retroattiva dei costi relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti e deducendo omessa pronuncia della CTR su tale punto.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i primi sei motivi: ha escluso la rilevanza esterna delle questioni sulla delega di firma e ha ribadito che, per gli avvisi di accertamento, non è richiesta la qualifica dirigenziale del funzionario delegato, essendo sufficiente un delegato di carriera direttiva; ha ritenuto legittima la motivazione per relationem quando il contribuente abbia avuto legale conoscenza del PVC e degli elementi richiamati; ha escluso la dedotta omessa pronuncia sulla decadenza, valorizzando comunque il rigetto implicito e la carenza di autosufficienza; ha ribadito che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e, anche per presunzioni, la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, ma nel caso concreto ha ritenuto che la CTR avesse correttamente accertato che le società coinvolte erano "scatole vuote" e che il contribuente non avesse offerto prova contraria, né della propria diligenza né della propria ignoranza incolpevole. È stato invece accolto il settimo motivo: la Corte ha ritenuto effettivamente omessa la pronuncia della CTR sulla deducibilità dei costi da operazioni soggettivamente inesistenti alla luce dello ius superveniens dell'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993, norma retroattiva e rilevabile d'ufficio. Ne è conseguita la cassazione parziale della sentenza impugnata con rinvio alla CTR in diversa composizione per il solo riesame di tale questione.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la delega alla sottoscrizione è delega di firma, interna all'organizzazione dell'ufficio, e non richiede una qualifica dirigenziale. La motivazione per relationem è legittima se il contribuente ha legale conoscenza degli atti richiamati.
art. 7 Statuto del contribuente
L'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti richiamati di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina il termine di decadenza dal potere di accertamento; la sua violazione non è stata ritenuta adeguatamente dedotta e, nel caso, l'eccezione è stata comunque implicitamente rigettata.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Disciplina il termine di decadenza per l'IVA; la relativa eccezione è stata considerata inammissibile e, comunque, implicitamente respinta.
art. 2697 c.c.
In materia di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, dopo che l'Amministrazione abbia provato la fittizietà del fornitore e la conoscibilità della frode, grava sul contribuente la prova contraria di aver adottato la massima diligenza esigibile.
artt. 2727 e 2729 c.c.
La prova della consapevolezza o conoscibilità della frode può essere data anche per presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi e specifici.
artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Il diritto alla detrazione IVA non spetta quando l'operazione si inserisca in una frode e il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere della frode; la Corte richiama il principio ma ritiene il motivo inammissibile per difetto di specificità.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
Lo ius superveniens sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti è retroattivo in bonam partem e deve essere esaminato anche d'ufficio.
art. 112 c.p.c.
La CTR è incorsa in omessa pronuncia solo sul motivo relativo alla deducibilità dei costi; sugli altri punti la Corte ha escluso l'omissione, ravvisando al più un rigetto implicito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Vengono richiamati come norme sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, ma più motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità e difetto di autosufficienza.
d.l. n. 16 del 2012
Ha modificato l'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993, introducendo lo ius superveniens in bonam partem sulla deducibilità dei costi da reato/operazioni inesistenti.
l. n. 44 del 2012
Ha convertito il d.l. n. 16 del 2012, confermando la modifica in tema di deducibilità dei costi.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione di un avviso di accertamento è una delega di firma, espressione di organizzazione interna dell'ufficio, e non richiede una delega nominativa di funzioni né la qualifica dirigenziale del sottoscrittore, purché sia individuabile la qualifica del funzionario delegato.
- La motivazione per relationem di un avviso di accertamento è legittima quando il contribuente abbia avuto legale conoscenza degli atti richiamati o quando i documenti richiamati siano agevolmente conoscibili; l'allegazione non è necessaria per atti già noti al destinatario.
- In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e, anche tramite presunzioni basate su elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare di avere adottato tutte le cautele esigibili da un operatore accorto.
- La mera allegazione di buona fede, non supportata da specifici elementi di prova, non è sufficiente a vincere la prova presuntiva della partecipazione o della conoscibilità della frode.
- Lo ius superveniens che consente, in presenza di determinate operazioni soggettivamente inesistenti, la deduzione dei relativi costi ha effetto retroattivo in bonam partem e la relativa questione deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice tributario.
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