Cassazione Penale, Sentenza n. 28596/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha dichiarato due imputati responsabili ai soli fini civili del reato di frode processuale/assicurativa contestato ex art. 642, comma 2, c.p., condannandoli al risarcimento del danno in favore della compagnia assicuratrice costituita parte civile. Secondo la ricostruzione accolta in appello, gli imputati avrebbero rappresentato alla compagnia un sinistro stradale con modalità non corrispondenti al fatto reale, allo scopo di ottenere l’indennizzo. Avverso tale decisione entrambi hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione delle regole sulla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, sostenendo che la Corte territoriale avesse ribaltato l’esito assolutorio valorizzando in modo diverso una testimonianza decisiva senza riassumerla; con il secondo hanno dedotto violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p., vizi motivazionali, travisamento della prova documentale e violazione dei criteri civilistici di prova del danno, sostenendo che la Corte di appello non avesse applicato correttamente il criterio del "più probabile che non", avesse omesso una motivazione rafforzata, avesse travisato il certificato di pronto soccorso e avesse erroneamente dichiarato inammissibile l’appello incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la riforma della sentenza assolutoria non si era basata su una diversa valutazione dell’attendibilità di una prova dichiarativa decisiva, ma su una complessiva e diversa lettura del medesimo compendio probatorio già esaminato in primo grado. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, chiarendo che nel giudizio civile derivante da impugnazione della parte civile ex art. 576 c.p.p. il giudice deve accertare solo la responsabilità civile e il danno risarcibile secondo il criterio della probabilità prevalente; ha poi affermato che la Corte di appello aveva effettivamente valutato in modo analitico tutte le prove, spiegando la non veridicità della dinamica denunciata all’assicurazione e la convergenza degli elementi verso la simulazione del sinistro. È stata inoltre respinta la censura sul preteso travisamento del referto medico, ritenuta generica, e quella sulla asserita contraddittorietà della motivazione. Corretta infine è stata considerata la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale per difetto di interesse degli imputati assolti nel merito. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
richiamato solo per dare atto che il procedimento in cassazione si è svolto senza discussione orale, in assenza di rituale richiesta.
art. 578 cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente per contestare i limiti del sindacato del giudice di appello sulla sola responsabilità civile dopo l’irrevocabilità della decisione penale.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
invocato come parametro della doverosa rinnovazione istruttoria in appello quando la riforma della assoluzione dipenda da una diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva.
art. 6 CEDU
richiamato dalla difesa a sostegno della necessità di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di riforma della sentenza assolutoria.
art. 192 cod. proc. pen.
richiamato nel secondo motivo come parametro di valutazione della prova e del travisamento del compendio probatorio.
art. 533 cod. proc. pen.
richiamato nel secondo motivo in relazione al criterio di decisione sulla responsabilità.
art. 2043 cod. civ.
richiamato per fondare la domanda risarcitoria e l’accertamento dell’illecito civile.
art. 2729 cod. civ.
evocato per contestare l’uso di presunzioni e la trasformazione di un fatto incerto in prova della responsabilità civile.
art. 576 cod. proc. pen.
indicato come norma che consente alla parte civile di impugnare la sentenza assolutoria per le sole statuizioni civili.
art. 234 cod. proc. pen.
richiamato per la rituale acquisizione della relazione investigativa della compagnia assicuratrice.
art. 642, comma 2, cod. pen.
reato contestato e base della declaratoria di responsabilità ai soli fini civili.
Massime di principio
- Quando la Corte di appello riforma una sentenza assolutoria, la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva è necessaria solo se la diversa decisione dipende da un nuovo apprezzamento dell’attendibilità o del contenuto di quella prova; non è invece dovuta se la riforma deriva da una complessiva e differente lettura del medesimo materiale probatorio già acquisito.
- Nel giudizio di appello promosso dalla parte civile avverso assoluzione divenuta intangibile agli effetti penali, il giudice deve accertare esclusivamente la sussistenza dell’illecito civile e del danno risarcibile, applicando il criterio della probabilità prevalente o del più probabile che non, e non lo standard penale dell’al di là di ogni ragionevole dubbio.
- La motivazione richiesta al giudice di appello in sede civile non coincide con la motivazione rafforzata propria del giudizio penale: è sufficiente un esame effettivo, analitico e completo del compendio probatorio, con confutazione delle ragioni decisive poste a base dell’assoluzione.
- Il travisamento della prova è censurabile solo se il ricorrente indica in modo specifico quale dato probatorio sia stato frainteso e perché tale errore incida in modo decisivo sulla tenuta logica della motivazione; deduzioni generiche non sono sufficienti.
- L’appello incidentale non è ammissibile quando la parte che lo propone non abbia interesse concreto a ottenere una modifica della sentenza impugnata, ad esempio perché risulta già assolto con formula pienamente liberatoria nel giudizio di primo grado.
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- ricorrente
- due imputati assolti in primo grado e appellati dalla parte civile
- resistente
- parte civile costituita nel giudizio di merito e resistente in cassazione
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- imputato
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- parte civile
- motivo
- La Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha dichiarato due imputati responsabili ai soli fini civili del reato contestato ex art. 642, comma 2, c.p., condannandoli al risarcimento del danno in favore della compagnia assicuratrice costituita parte civile. Secondo la ricostruzione accolta in appello, gli imputati avrebbero rappresentato alla compagnia un sinistro stradale con modalità non corrispondenti al fatto reale, allo scopo di ottenere l’indennizzo. Avverso tale decisione entrambi hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione delle regole sulla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, sostenendo che la Corte territoriale avesse ribaltato l’esito assolutorio valorizzando in modo diverso una testimonianza decisiva senza riassumerla; con il secondo hanno dedotto violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p., vizi motivazionali, travisamento della prova documentale e violazione dei criteri civilistici di prova del danno, sostenendo che la Corte di appello non avesse applicato correttamente il criterio del "più probabile che non", avesse omesso una motivazione rafforzata, avesse travisato il certificato di pronto soccorso e avesse erroneamente dichiarato inammissibile l’appello incidentale.
- reati_contestati
- ["frode in assicurazioni (art. 642, comma 2, c.p.)"]
- risultato
- La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la riforma della sentenza assolutoria non si era basata su una diversa valutazione dell’attendibilità di una prova dichiarativa decisiva, ma su una complessiva e diversa lettura del medesimo compendio probatorio già esaminato in primo grado. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, chiarendo che nel giudizio civile derivante da impugnazione della parte civile ex art. 576 c.p.p. il giudice deve accertare solo la responsabilità civile e il danno risarcibile secondo il criterio della probabilità prevalente; ha poi affermato che la Corte di appello aveva effettivamente valutato in modo analitico tutte le prove, spiegando la non veridicità della dinamica denunciata all’assicurazione e la convergenza degli elementi verso la simulazione del sinistro. È stata inoltre respinta la censura sul preteso travisamento del referto medico, ritenuta generica, e quella sulla asserita contraddittorietà della motivazione. Corretta infine è stata considerata la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale per difetto di interesse degli imputati assolti nel merito. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese della parte civile.
- esito
- inammissibilita
- vincitore
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Come è indicizzato
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