Cassazione Penale, Sentenza n. 18471/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di conferma di responsabilità penale in relazione a furto e rapina. Il ricorrente deduceva: (1) carenza probatoria e vizio di motivazione in quanto gli elementi posti a fondamento della condanna (il furto, poche ore prima, di un ciclomotore con caratteristiche identiche a quello usato nella rapina, e il ritrovamento di scarpe uguali a quelle utilizzate) non sarebbero univoci e sufficienti per la condanna; (2) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante i precedenti, la rinuncia alla facoltà di non rispondere e il contributo del ricorrente alla ricostruzione dei fatti, e carenze nella motivazione della determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata poiché il reato si è estinto per la morte dell'imputato (decesso comunicato pervenuto il 11 maggio 2021), intervenuta prima del passaggio in giudicato. La Corte ha ricordato il principio secondo cui la morte dell'imputato estingue il reato e fa cessare il rapporto processuale penale (e le statuizioni civili contenute nel provvedimento penale restano caducate "ex lege"), rilevando altresì che l'art. 578 c.p.p. non trova applicazione perché riguarda solo ipotesi di estinzione per amnistia o prescrizione. La Corte ha inoltre osservato che la disciplina non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., potendo comunque gli eredi far valere le pretese in sede civilistica. Decisione resa a Roma il 1 marzo 2022.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176)
Richiamata la forma di trattazione del ricorso in Cassazione in relazione alle norme emergenziali; utilizzata per la procedura di trattazione, senza incidere sul merito sostanziale.
art. 578 cod. proc. pen.
La Corte rileva che l'art. 578 c.p.p. non è applicabile alla fattispecie in quanto disciplina l'eventualità di estinzione del reato per amnistia o prescrizione; non impedisce invece l'annullamento della sentenza quando il reato si estingue per morte dell'imputato.
art. 133 codice penale
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena e all'adeguatezza della motivazione; la Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito su questa censura perché il reato è risultato estinto per morte.
artt. 3 e 24 Costituzione
La Corte afferma che la regola dell'estinzione del reato per morte dell'imputato non è incompatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela giurisdizionale, poiché agli esercenti l'azione civilistica resta aperta la possibilità di agire in sede civile.
giurisprudenza citata (Sez.4, Sent. n. 58 del 08/11/2000; Sez.3, Sent. n. 5870 del 02/12/2011; Sez.3, Sent. n. 47894 del 23/03/2017)
Precedenti di legittimità che confermano il principio che la morte dell'imputato estingue il reato e fa venir meno le statuizioni penali e le conseguenze civilistiche contenute nella sentenza penale.
Massime di principio
- La morte dell'imputato prima del passaggio in giudicato estingue il reato; il giudice della legittimità annulla la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
- Le statuizioni di carattere civilistico contenute nella sentenza penale cadono "ex lege" con l'estinzione del reato per morte; tuttavia gli eredi o i danneggiati possono riproporre le pretese in sede civile ordinaria.
- L'art. 578 c.p.p. non è lo strumento per regolare i casi di estinzione del reato per morte: esso riguarda ipotesi specifiche (amnistia, prescrizione) e non impedisce l'annullamento del provvedimento quando il fatto viene estinto per morte.
- Se la censura sulla motivazione o sulla valutazione probatoria non viene esaminata nel merito a causa dell'estinzione del reato, tali questioni restano sopite e non producono un accertamento di responsabilità sostanziale.
- In situazioni analoghe, è utile verificare tempestivamente, anche per conto degli eredi o dei danneggiati, la possibilità di esperire l'azione civile separata o di riassumere la domanda risarcitoria in sede civile, poiché la via penale cessa con la morte dell'imputato.
- La comunicazione ufficiale del decesso alle autorità giudiziarie può determinare la declaratoria d'ufficio o su istanza dell'interessato dell'estinzione del reato; il procedimento di impugnazione penale non prosegue sul merito dopo la morte dell'imputato.
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