Cassazione Civile, Ordinanza n. 30117/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito d’impresa imponibile. I giudici tributari di merito avevano accolto il ricorso della contribuente, ritenendo nullo l’atto per difetto di valida sottoscrizione: l’avviso, secondo la decisione di appello, non poteva essere sottoscritto con firma digitale nel periodo considerato e, inoltre, era stato notificato in copia cartacea anziché via PEC, con conseguente inapplicabilità delle regole del Codice dell’Amministrazione Digitale. Con il ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 2 del CAD, sostenendo che, nel testo vigente dal 14 settembre 2016 al 26 gennaio 2018, l’esclusione dal Codice riguardava solo le attività ispettive e di controllo fiscale in senso stretto, non anche gli atti impositivi emessi all’esito di tali attività; ha inoltre affermato che la copia analogica notificata era valida perché corredata da attestazione di conformità ex art. 23 CAD e che la notifica via PEC degli atti impositivi era stata introdotta solo dal 1 luglio 2017, sicché prima di tale data era legittima la notificazione ordinaria della copia cartacea conforme.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha ricostruito la disciplina del CAD e della normativa fiscale nel periodo intermedio tra le modifiche del 2016 e quelle del 2017, affermando che gli avvisi di accertamento non rientrano tra gli atti emessi nell’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, ma tra gli atti emessi all’esito di tali attività; quindi, per gli atti impositivi era applicabile il regime del documento informatico e della firma digitale. Ne è derivato che la copia cartacea notificata, essendo attestata conforme all’originale informatico, era idonea a dimostrare l’avvenuta sottoscrizione e a conservare efficacia probatoria. La Corte ha anche osservato che la notifica via PEC degli atti impositivi era divenuta possibile solo dal 1 luglio 2017, mentre nel caso concreto era legittima la notifica ordinaria della copia analogica conforme. Ha inoltre richiamato il principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, rilevando che l’atto era comunque pervenuto alla conoscenza del destinatario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato il parametro del vizio denunciato in cassazione, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 2 CAD
Nel testo vigente tra il 14 settembre 2016 e il 26 gennaio 2018, l’esclusione dal Codice riguarda solo le attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale in senso stretto, non gli avvisi di accertamento emessi all’esito di tali attività; la successiva modifica del 2017 conferma l’applicabilità del CAD agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e irrogazione sanzioni tributarie.
art. 23 CAD
La copia su supporto analogico di un documento informatico sottoscritto digitalmente ha la stessa efficacia probatoria dell’originale se la conformità è attestata da pubblico ufficiale autorizzato.
art. 40 CAD
Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici, secondo le regole tecniche applicabili.
D.Lgs. n. 179 del 2016, art. 2, comma 1, lett. c)
Ha modificato l’art. 2 CAD, con entrata in vigore dal 14 settembre 2016.
D.Lgs. n. 217 del 2017, art. 2, lett. d) ed e)
Ha ulteriormente modificato l’art. 2 CAD, introducendo anche il comma 6-bis, con effetto dal 27 gennaio 2018.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 6
Ha introdotto la possibilità di notificare via PEC gli avvisi di accertamento, a decorrere dal 1 luglio 2017.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 33, 36-bis, 36-ter, 38, 39
La Corte li richiama per distinguere le attività di controllo, accesso e verifica dagli atti impositivi emessi all’esito del controllo.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52, 54 e ss.
Sono richiamati per la distinta disciplina, in materia IVA, di accessi/ispezioni/verifiche e di rettifiche/accertamenti.
L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Conferma la distinzione tra attività di verifica e atto impositivo, prevedendo un termine dilatorio prima dell’emissione dell’avviso dopo accessi, ispezioni o verifiche.
art. 156 c.p.c., comma 3
La nullità della notifica non va dichiarata se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè è pervenuto alla conoscenza del destinatario.
Massime di principio
- Nel periodo di transizione della digitalizzazione amministrativa, l’esclusione del Codice dell’Amministrazione Digitale va interpretata in senso restrittivo: essa riguarda le attività ispettive e di controllo fiscale in senso stretto, non gli atti impositivi adottati all’esito di tali attività.
- L’avviso di accertamento sottoscritto digitalmente non è nullo per difetto di sottoscrizione se il documento informatico è assistito da un sistema normativo che ne consente la formazione digitale e la copia analogica notificata reca attestazione di conformità all’originale.
- La notificazione di una copia analogica conforme di un atto informatico è valida anche secondo le regole ordinarie di notifica, senza necessità che la notifica avvenga necessariamente via PEC, quando la PEC non sia ancora prevista per quel tipo di atto o per quel periodo.
- Ai fini della validità della notificazione, la nullità non può essere dichiarata se l’atto ha comunque raggiunto lo scopo e il destinatario ne ha avuto conoscenza effettiva.
- In materia tributaria, la disciplina degli accessi, ispezioni e verifiche va tenuta distinta da quella degli atti di liquidazione, rettifica e accertamento, sia sul piano procedimentale sia sul piano delle garanzie del contribuente.
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