Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1104/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento del Provvedimento di inibizione a detenere armi, munizioni e materiale esplodente avente prot. n. -OMISSIS-/6L/P.A. emesso dal Prefetto di Avellino in data-OMISSIS-e notificato in data -OMISSIS- (cfr. doc. n. 1), nonché di ogni altro atto precedente, preordinato, connesso e collegato (tra cui la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’emanazione di un provvedimento di divieto a detenere armi, munizioni e materiale esplodente n.-OMISSIS-/6L/P.A. di prot. del 18 settembre 2024, notificata in data 5 ottobre 2024), nonché consequenziale, anche se sconosciuto nel numero e nel contenuto;

Giustizia amministrativa202501305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di inibizione alla detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, adottato sulla base di una denuncia-querela per ingiuria e minaccia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo articolato in plurime censure, la violazione dell'art. 39 TULPS e l'eccesso di potere per illogicità manifesta, incongruità, sviamento, errore sui presupposti e travisamento, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Il provvedimento sarebbe stato fondato acriticamente su una denuncia-querela per ingiuria e minaccia, relativa a un episodio isolato, senza adeguati accertamenti sul fatto e senza un concreto giudizio prognostico di pericolosità o inaffidabilità del destinatario. Il ricorrente ha inoltre evidenziato che la vicenda penale si era conclusa con l'inammissibilità e definitiva archiviazione della notizia di reato, ritenuta infondata, e che egli era incensurato e non aveva ricevuto altri provvedimenti pregiudizievoli. È stata altresì proposta istanza di autorizzazione al deposito tardivo di memoria e documenti ai sensi dell'art. 54, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il Collegio ha preliminarmente autorizzato il deposito tardivo della sentenza penale e dei relativi documenti, ritenendo dimostrata l'estrema difficoltà della produzione tempestiva, anche perché la copia conforme era stata rilasciata solo dopo la richiesta. Ha tuttavia precisato che il documento era irrilevante ai fini della decisione, poiché la legittimità dell'atto deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, sulla base dello stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha riconosciuto che l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dell'affidabilità del detentore di armi e che i provvedimenti in materia hanno finalità preventive e cautelari, non sanzionatorie. Ha inoltre ribadito che anche una situazione oggettiva di conflittualità può giustificare un provvedimento interdittivo, indipendentemente dalla responsabilità del destinatario o dalla violenza della condotta. Nel caso concreto, però, l'amministrazione non aveva valutato compiutamente tutte le circostanze né aveva motivato in modo congruo le ragioni concrete e attuali del rischio di abuso. L'episodio posto a fondamento della querela era isolato, non univocamente indicativo di un'indole aggressiva o violenta, riguardava espressioni ritenute prive di autonoma valenza minatoria nella richiesta di archiviazione, e non risultava inserito in una stabile relazione conflittuale, neppure di vicinato. La mera opposizione alla richiesta di archiviazione non era sufficiente a dimostrare un contesto di esasperata conflittualità. Sarebbero state pertanto necessarie un'istruttoria più approfondita sui fatti e una motivazione più analitica, anche con riguardo alla personalità del ricorrente, incensurato e privo di altri precedenti pregiudizievoli. Il provvedimento impugnato è stato annullato; le amministrazioni resistenti sono state condannate alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    La disposizione è stata invocata quale parametro della legittimità del divieto di detenzione di armi; il giudice ha esaminato il provvedimento alla luce della disciplina dei poteri preventivi dell'autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 11 TULPS

    Richiamato insieme agli artt. 39 e 43 TULPS per evidenziare la natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, dei provvedimenti in materia di armi.

  • art. 43 TULPS

    Richiamato quale fondamento, insieme agli artt. 11 e 39 TULPS, dell'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell'affidabilità del detentore di armi.

  • art. 54 c.p.a.

    la presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile

    Il deposito tardivo può essere autorizzato quando la parte dimostri l'estrema difficoltà della produzione tempestiva e sia garantito il contraddittorio.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi

    I termini per il deposito di documenti, memorie e repliche sono considerati perentori, salva l'autorizzazione eccezionale prevista dall'art. 54 c.p.a.

  • art. 699 c.p.

    Richiamato per evidenziare che la detenzione e il porto d'armi costituiscono eccezioni al generale divieto penalmente previsto.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    Richiamato insieme all'art. 699 c.p. per sottolineare l'assenza di una posizione di diritto soggettivo alla detenzione e al porto d'armi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di detenzione e porto d'armi hanno natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e sono finalizzati a prevenire possibili abusi nell'uso delle armi.
  • L'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dell'affidabilità del detentore di armi, ma il giudizio prognostico deve fondarsi sull'esame prudente e complessivo di tutti gli elementi rilevanti del caso concreto ed essere sorretto da una motivazione idonea a rendere verificabili i presupposti del rischio di abuso.
  • Una situazione oggettiva di conflittualità può giustificare un provvedimento interdittivo in materia di armi anche senza una condotta violenta, senza che rilevino necessariamente la responsabilità della conflittualità o l'individuazione della vittima e dell'autore; tuttavia, la mera esistenza di un episodio isolato e non univocamente sintomatico di aggressività non consente, senza ulteriori accertamenti, di desumere l'inaffidabilità del detentore.
  • Quando il divieto di detenzione di armi si fonda su una singola denuncia-querela, l'amministrazione deve verificare adeguatamente i fatti sottostanti e motivare in concreto l'attualità e la consistenza del rischio di abuso, anche considerando la personalità del destinatario, l'eventuale assenza di precedenti e l'esistenza o meno di relazioni conflittuali stabili.
  • Il deposito tardivo di memorie o documenti nel processo amministrativo può essere autorizzato dal collegio quando la parte dimostri l'estrema difficoltà della produzione tempestiva e sia comunque assicurato il pieno contraddittorio; il documento tardivamente prodotto non incide sulla legittimità dell'atto se concerne circostanze successive alla sua adozione, in applicazione del principio tempus regit actum.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.