Cassazione Civile, Ordinanza n. 11726/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiari indennizzo)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennizzo dovuto ai successori di una dante causa per beni perduti in Libia negli anni Settanta. Il tribunale aveva liquidato il valore dei beni sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio e aveva riconosciuto interessi e rivalutazione; la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello del Ministero per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e aveva comunque rideterminato la decorrenza di interessi e rivalutazione dalla notifica della citazione introduttiva. I successori hanno proposto ricorso principale sostenendo che gli accessori dovessero decorrere sin dalla presentazione delle domande di revisione amministrativa e, comunque, dal 5 maggio 1985, deducendo violazione della disciplina sull'indennizzo e delle norme sugli effetti della mora e sugli interessi. Il Ministero ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando: 1) l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, sostenendo che i motivi erano specifici e puntualmente diretti contro i criteri di stima del CTU; 2) l'erroneo riconoscimento della rivalutazione monetaria, affermando che l'indennizzo ha natura di debito di valuta e non di valore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale del Ministero e ha rigettato il ricorso principale dei successori. Ha ritenuto fondato il primo motivo incidentale, cassando la sentenza d'appello per avere erroneamente applicato l'art. 342 c.p.c. dichiarando inammissibile un gravame che conteneva contestazioni specifiche e analitiche sui criteri di calcolo del CTU e sulle voci del compendio indennizzabile. Ha accolto anche il secondo motivo incidentale, affermando che l'indennizzo per beni perduti all'estero ha natura indennitaria e configura un debito di valuta, sicché non spetta la rivalutazione monetaria automatica; il coefficiente previsto dalla legge opera solo ai fini dell'adeguamento dell'importo e dell'eventuale risarcimento da ritardo fino alla liquidazione amministrativa. Quanto al ricorso principale, la Corte ha confermato che gli ulteriori interessi moratori e il maggior danno decorrono dalla costituzione in mora dell'amministrazione e, in difetto, dalla domanda giudiziale, non essendo idonee le mere domande amministrative di revisione dell'indennizzo.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012
l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con parte volitiva e parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice; non serve un progetto alternativo di decisione.
art. 434 c.p.c.
testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012
i medesimi requisiti di specificità dell'impugnazione si applicano anche all'appello nel rito del lavoro; richiamato per analogia interpretativa sulla specificità dei motivi.
L. 26 gennaio 1980, n. 16
l'indennizzo per i beni perduti all'estero ha natura indennitaria e non risarcitoria; configura un debito di valuta.
L. 5 aprile 1985, n. 135, art. 4
il coefficiente di rivalutazione 1,90 ricomprende il ristoro del ritardo nell'adempimento fino alla liquidazione amministrativa, inclusi interessi maturati e eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c.; non attribuisce rivalutazione monetaria automatica del debito.
art. 1173 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel quadro delle censure sugli accessori dell'indennizzo.
art. 1176 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel quadro delle censure sugli accessori dell'indennizzo.
art. 1219 c.c.
la decorrenza degli interessi ulteriori presuppone la costituzione in mora dell'amministrazione; una mera domanda amministrativa di revisione non basta.
art. 1224 c.c.
il maggior danno da ritardo è dovuto solo se provato; per l'indennizzo in questione può decorrere dalla mora o, in difetto, dalla domanda giudiziale.
art. 1282 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel quadro delle censure sugli accessori dell'indennizzo.
art. 2697 c.c.
richiamato dal Ministero per contestare la rivalutazione monetaria e l'onere di dimostrare l'eventuale maggior danno.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro delle censure di violazione di legge nei ricorsi principale e incidentale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per la censura relativa alla nullità della declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- Nei giudizi di appello, il requisito di specificità dei motivi è rispettato quando l'atto individua in modo chiaro le statuizioni impugnate e contiene una critica argomentata alle rationes decidendi, anche senza formule sacramentali o un progetto alternativo di sentenza.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è erronea se l'impugnazione, letta nel suo complesso, contesta analiticamente i criteri tecnici e le valutazioni poste a base della decisione di primo grado.
- L'indennizzo riconosciuto per beni perduti all'estero in forza della disciplina speciale non ha natura risarcitoria ma indennitaria, e va qualificato come debito di valuta; di conseguenza non comporta rivalutazione monetaria automatica.
- Il meccanismo di adeguamento previsto dalla legge speciale non equivale alla rivalutazione monetaria del debito, ma opera per compensare il ritardo nell'adempimento fino alla liquidazione amministrativa, comprensiva degli interessi maturati e dell'eventuale maggior danno, se provato.
- Gli ulteriori interessi moratori e il maggior danno decorrono dalla costituzione in mora dell'amministrazione; in mancanza di un atto specifico di mora, la decorrenza si ricollega alla domanda giudiziale e non alla mera richiesta amministrativa di revisione dell'indennizzo.
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