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Sentenza

Sentenza del 18/10/2017 n. 24525 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti contestavano la sentenza della C.T.R. del Lazio che aveva assoggettato integralmente a tassazione separata le somme ricevute in forma capitale alla cessazione del rapporto di lavoro, derivanti dal fondo di previdenza integrativa aziendale Enel (prima P.I.A. e poi Fondenel). Sostenevano che, essendo iscritti al fondo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, la parte delle somme corrispondente al rendimento del capitale dovesse essere tassata con la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, mentre solo la sorte capitale dovesse essere soggetta a tassazione separata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale sia i ricorsi incidentali, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che, per gli iscritti al fondo anteriormente al 28 aprile 1993, gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono integralmente soggetti a tassazione separata. Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento netto beneficia della ritenuta del 12,50%, ma solo se deriva dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, anche non necessariamente finanziario. Non rientrano nel rendimento agevolato le somme determinate mediante riserve matematiche o sistemi tecnico-attuariali senza effettivo investimento sul mercato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.)

    Regime di tassazione separata per determinate somme derivanti dal rapporto di lavoro.

    La tassazione separata si applica integralmente agli importi maturati dal 1° gennaio 2001 e, per gli importi anteriori, alla sola sorte capitale.

  • D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9

    Le prestazioni in forma di capitale sono comunque assoggettate a tassazione separata.

    La disposizione riguarda gli iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all'entrata in vigore del decreto, secondo la norma interpretativa successiva.

  • D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito dalla L. n. 30 del 1997

    Le disposizioni devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993.

    Introduce la distinzione tra vecchi iscritti e nuovi iscritti, determinante per individuare il regime fiscale applicabile alle prestazioni.

  • D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 168 del 2001, art. 9

    Per gli iscritti alle forme pensionistiche complementari, le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati dal 1° gennaio 2001; per le prestazioni maturate fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

    Fissa il discrimine temporale del 1° gennaio 2001 per i vecchi iscritti.

  • L. n. 482 del 1985, art. 6

    Ritenuta del 12,50% sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e fattispecie analoghe.

    La ritenuta agevolata si applica, per analogia ai redditi da contratti di capitalizzazione, esclusivamente al rendimento netto derivante dall'effettiva gestione e investimento sul mercato del capitale accantonato.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 41, ora 44, comma 1, lett. g-quater), e 42, ora 45, comma 4

    Equiparano, ai fini reddituali, determinate fattispecie di assicurazione sulla vita e contratti di capitalizzazione, consentendo l'applicazione analogica del regime agevolato al rendimento effettivamente prodotto.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 2011

    Ha affermato la separazione tra sorte capitale e rendimento netto: la prima è soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato può essere tassato al 12,50% per gli importi anteriori al 2001 dei vecchi iscritti.

Massime di principio

  • Per determinare il regime fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari occorre anzitutto verificare la data di iscrizione al fondo e distinguere tra iscritti prima e dopo il 28 aprile 1993.
  • Per i vecchi iscritti, gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono integralmente soggetti a tassazione separata; per quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento.
  • La tassazione agevolata del 12,50% non si applica automaticamente a ogni incremento del capitale: è necessario dimostrare che il rendimento derivi da un effettivo investimento o gestione sul mercato del capitale accantonato.
  • Non costituiscono rendimento agevolabile le somme calcolate soltanto tramite formule attuariali, riserve matematiche o criteri collegati alla redditività generale dell'ente datore di lavoro.
  • La distinzione tra fondi o gestioni succedutisi nel tempo non è decisiva di per sé: conta l'origine concreta del rendimento e la prova dell'effettivo investimento sul mercato.
  • In casi analoghi, il contribuente deve documentare analiticamente la composizione della prestazione, separando contributi, sorte capitale e rendimento, e fornire elementi idonei a provare la gestione sul mercato.

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