Cassazione Civile, Ordinanza n. 37380/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, aveva notificato alla società più avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni per gli anni 2007, 2008 e 2009, recuperando IVA detratta ritenuta indebitamente riferibile a operazioni soggettivamente inesistenti e disconoscendo la deducibilità dei costi ai fini IRES e IRAP. I giudici di merito avevano ritenuto provata la frode e la consapevole partecipazione della società, rilevando che i soggetti interposti erano mere cartiere, privi di organizzazione, senza versamenti IVA e senza dichiarazioni fiscali, e che la contribuente non poteva dirsi in buona fede. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione di norme processuali e sostanziali in tema di onere della prova e di IVA, sostenendo che la CTR avesse errato nel non considerare la prova della propria buona fede e della propria estraneità alla frode carosello, e che l'Ufficio non avesse assolto l'onere di dimostrare sia la frode sia la sua riferibilità alla contribuente; aggiungeva di avere provato anche un vantaggio economico reale nelle condizioni di pagamento e prezzi di mercato. Con il secondo motivo richiamava la violazione del principio di neutralità dell'IVA e della giurisprudenza rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Ha osservato che la CTR aveva motivato adeguatamente in ordine al carattere fraudolento delle operazioni e alla consapevolezza della partecipazione della società, sulla base di un compendio indiziario ritenuto sufficiente e dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio. Le censure, nella parte in cui miravano a sovvertire l'accertamento di merito sotto forma di violazione di legge o del principio di neutralità dell'IVA, sono state dichiarate inammissibili, perché tale accertamento è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale non dedotto. Nel merito, comunque, sono state ritenute infondate, poiché le concrete modalità delle transazioni rendevano non credibile la buona fede della contribuente: la società si era discostata dalla diligenza esigibile da un operatore accorto, non poteva non rappresentarsi la natura fittizia dell'interposizione delle cartiere e il preteso vantaggio finanziario non bastava a dimostrare la non fittizietà delle operazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata per carenza motivazionale della sentenza di merito, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione.
art. 2697 c.c.
Invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ribadito che l'Ufficio aveva assolto il proprio onere dimostrando la frode e la partecipazione consapevole della contribuente.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente in tema di detrazione IVA, ma le doglianze sono state respinte perché le operazioni risultavano soggettivamente inesistenti e la contribuente consapevole della frode.
art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha accolto la censura, confermando la legittimità del recupero IVA nell'ambito della frode contestata.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha osservato l'improprietà della formulazione dei motivi e ha rilevato che essi tendevano a contestare accertamenti di merito non sindacabili nei limiti prospettati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte ha chiarito che non è possibile censurare in cassazione, come violazione di legge, un accertamento di merito sulla consapevole partecipazione alla frode.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare gli elementi oggettivi della frode e gli indizi idonei a dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della natura fraudolenta dell'operazione; una volta raggiunta tale prova, la detrazione IVA non spetta.
- La buona fede del cessionario non può essere affermata in astratto, ma va esclusa quando le modalità concrete della catena commerciale rivelino un assetto fittizio incompatibile con la diligenza esigibile da un operatore accorto.
- Un preteso vantaggio economico o finanziario dell'interposizione di soggetti terzi non è di per sé sufficiente a dimostrare la genuinità delle operazioni se non è accompagnato dalla prova dell'effettività dei soggetti intermedi e delle transazioni.
- In cassazione non è consentito trasformare in denuncia di violazione di legge la contestazione di un accertamento di merito compiuto dal giudice di appello sulla base delle prove acquisite; tale sindacato è ammesso solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei modi di legge.
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