Sentenza n. 1983/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 8.679,04 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero della Giustizia a corrispondergli € 8.679,04, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, e a rifondere le spese di quel giudizio. Nel corso del giudizio di ottemperanza, le parti hanno chiarito concordemente che il Ministero aveva pagato il credito principale e i relativi interessi e che le spese legali del giudizio civile erano già state rimborsate prima dell’avvio dell’ottemperanza; pertanto, non residuava una pretesa esecutiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa creditoria oggetto dell’ottemperanza era stata integralmente soddisfatta nelle more. Applicando la soccombenza virtuale e considerando che la controversia si era definita in via amministrativa, ha condannato il Ministero della Giustizia a rifondere metà delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 750,00 oltre accessori di legge, se dovuti, e al rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari; ha compensato la restante metà.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio osserva che, avuto riguardo alla circostanza per cui la pretesa creditoria della ricorrente risulta soddisfatta, il presente giudizio di ottemperanza può essere definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
Quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata in ottemperanza risulta soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La norma è richiamata quale disciplina del giudizio di ottemperanza, senza che la sentenza ne sviluppi una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa creditoria nelle more del processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- Quando il giudizio di ottemperanza si chiude perché l’amministrazione ha adempiuto in via amministrativa, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo la soccombenza virtuale; nella fattispecie, il giudice ha posto a carico dell’amministrazione metà delle spese e ha compensato la restante metà.
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