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Sentenza

Sentenza n. 278/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Trasferimento d’ufficio immediato per incompatibilità ambientale e successivo decreto di conferma adottati ai sensi dell’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, in servizio presso un Distaccamento della Polizia Stradale, aveva impugnato il decreto con cui era stato trasferito d’ufficio per incompatibilità ambientale, dopo essere stato coinvolto in procedimenti penali riguardanti l’omissione di atti d’ufficio, l’induzione indebita a dare o promettere utilità e la falsità materiale. Il ricorrente deduceva sviamento di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 55, comma 3, d.P.R. n. 335/1982 e chiedeva l’acquisizione dell’organigramma del distaccamento. Contestava, in particolare, che l’Amministrazione non avesse adeguatamente considerato l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva revocato la misura interdittiva, l’assenza di precedenti disciplinari, l’insussistenza di un effettivo clamore mediatico e la possibilità di una diversa assegnazione, anche più vicina alla residenza, tenuto conto della situazione familiare e delle condizioni di salute. Con motivi aggiunti impugnava il successivo decreto di conferma, lamentando anche la mancata partecipazione al procedimento di riesame.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondati il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti limitatamente alla violazione dell’art. 55, comma 3, d.P.R. n. 335/1982. Ha escluso lo sviamento, poiché il procedimento era stato avviato prima che il ricorrente ricevesse la notifica dell’ordinanza del riesame e l’Amministrazione ne aveva comunque avuto conoscenza. Ha respinto le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che l’ordinanza del riesame non aveva smentito i fatti sostanziali, aveva riconosciuto il ruolo di istigatore del ricorrente e non aveva considerato tutti gli episodi contestati, incluso quello relativo all’induzione indebita; inoltre, il decreto aveva richiamato l’avviso di conclusione delle indagini e aveva illustrato le ragioni di funzionalità, prestigio e credibilità dell’Amministrazione. È stata respinta anche la richiesta di acquisizione dell’organigramma, sia perché il diniego di accesso avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 116, comma 1, c.p.a., sia perché il provvedimento aveva comunque esposto plurime ragioni dell’incompatibilità ambientale. Il TAR ha riconosciuto l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel trasferimento per incompatibilità ambientale del personale di pubblica sicurezza, misura non sanzionatoria e giustificabile anche indipendentemente dalla responsabilità disciplinare o penale, quando i fatti incidano sulla credibilità e sul prestigio dell’ufficio. Ha tuttavia rilevato che l’Amministrazione non aveva adeguatamente valutato la situazione familiare del dipendente e la possibilità di assegnarlo a una sede più vicina alla residenza, tenendo conto anche delle sue condizioni di salute. L’Amministrazione è stata quindi vincolata a individuare una sede più vicina rispetto a quella disposta, potendo anche considerare una sede della Polizia Stradale risultata vacante, ferma la possibilità di mantenere le medesime mansioni presso altra sede. Le spese sono state compensate, con condanna dell’Amministrazione al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 3, d.P.R. n. 335/1982

    nel disporre il trasferimento d’ufficio l’Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio ed anche delle situazioni di famiglia

    Nel trasferimento d’ufficio l’Amministrazione deve comparare le esigenze di servizio con la situazione familiare del dipendente; la valutazione deve essere concreta e può imporre la ricerca di una sede alternativa più vicina, anche alla luce delle condizioni di salute rappresentate.

  • art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982

    quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione

    Il trasferimento per incompatibilità ambientale può essere disposto quando la permanenza del dipendente nuoccia al prestigio dell’Amministrazione. Il relativo potere è ampiamente discrezionale, soprattutto per il personale di pubblica sicurezza, e la misura non ha natura sanzionatoria.

  • art. 116, comma 1, c.p.a.

    Il diniego di accesso ai documenti deve essere impugnato entro il termine decadenziale di trenta giorni; decorso tale termine, la relativa contestazione non può essere introdotta autonomamente nel giudizio concernente l’atto principale.

  • art. 3, lett. e), d.m. 16 marzo 2022

    La disposizione è stata richiamata dall’Amministrazione per sottrarre all’accesso l’organigramma del Distaccamento della Polizia Stradale; il TAR ha ritenuto comunque tardiva la contestazione del relativo diniego.

  • art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del ricorrente.

Massime di principio

  • Il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale del personale della Polizia di Stato è una misura non sanzionatoria, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, che può essere adottata anche indipendentemente dall’accertamento della responsabilità penale o disciplinare, quando fatti oggettivamente verificabili siano idonei a compromettere il prestigio, la credibilità o la funzionalità dell’ufficio.
  • Nel valutare l’incompatibilità ambientale del personale di pubblica sicurezza, l’Amministrazione può considerare comportamenti non conformi ai doveri di decoro e imparzialità propri delle funzioni di controllo, anche se il giudice penale abbia qualificato alcuni fatti in termini diversi o abbia revocato una misura cautelare personale, purché la decisione amministrativa sia fondata su una autonoma e adeguata valutazione dei fatti.
  • L’art. 55, comma 3, d.P.R. n. 335/1982 impone che il trasferimento d’ufficio risulti da una concreta ponderazione tra esigenze di servizio e situazioni familiari del dipendente; la mera prevalenza delle esigenze organizzative non esonera l’Amministrazione dal valutare le alternative di sede ragionevolmente praticabili.
  • Quando il trasferimento per incompatibilità ambientale è necessario, l’Amministrazione deve individuare, ove compatibile con le esigenze istituzionali, una sede alternativa che riduca il sacrificio personale e familiare del dipendente, considerando anche condizioni di salute documentate.
  • L’esecuzione di un’ordinanza cautelare di riesame o di remand, inserita in un procedimento già avviato, non richiede necessariamente una nuova comunicazione di avvio, purché l’attività amministrativa resti entro l’ambito del procedimento originario e non introduca una nuova autonoma fattispecie decisoria.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoResponsabile del procedimento e competenzaAccesso documentale
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoriaTermini del procedimento

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