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Sentenza

Sentenza n. 52/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n. 346 del 2024: del decreto di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia intestata -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Genova -OMISSIS- notificato a mani in data 29 gennaio 2024, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso; quanto al ricorso n. 632 del 2024: del decreto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti a qualsiasi titolo possedute emesso dal Prefetto della Prefettura di Genova in data 9 aprile 2024-OMISSIS- notificato a mani in data 20 aprile 2024, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso

Giustizia amministrativa202400632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia e successivo decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato due provvedimenti fondati sulla conflittualità con il figlio: la revoca della licenza di porto di fucile adottata dalla Questura e il divieto prefettizio di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. Dopo il ritiro cautelativo delle armi, l’amministrazione aveva avviato il procedimento e il ricorrente aveva presentato memorie rappresentando l’attenuazione dei dissidi familiari. Successivamente si era verificato un ulteriore diverbio, durante il quale il ricorrente aveva riferito di temere il figlio. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto avviare un nuovo contraddittorio dopo l’episodio successivo; la violazione degli artt. 1, 5, 11, 39, 42 e 43 T.U.L.P.S. per insussistenza dei presupposti; eccesso di potere per difetto di proporzionalità, contraddittorietà e illogicità; violazione dell’art. 97 Cost. per erroneo bilanciamento degli interessi. Ha inoltre valorizzato l’assenza di denunce o condanne, la precedente durata della licenza e l’assenza di illeciti commessi mediante armi.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi perché fondati sui medesimi presupposti fattuali e sulle stesse censure, quindi li ha respinti entrambi. Quanto alla mancata rinnovazione della comunicazione di avvio, ha ritenuto che il nuovo episodio costituisse un ulteriore sviluppo dello stesso quadro di dissidi familiari già oggetto del procedimento, sicché non era necessario un nuovo contraddittorio per ogni singolo fatto richiamato nella motivazione. In ogni caso, ha applicato l’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990, rilevando che il ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Nel merito, il giudice ha affermato che il porto e la detenzione di armi non costituiscono diritti soggettivi, ma deroghe al generale divieto di detenzione, soggette a valutazione ampiamente discrezionale e preventiva dell’autorità di pubblica sicurezza. L’affidabilità può essere esclusa anche in assenza di condanne, denunce o fatti penalmente rilevanti, sulla base di situazioni personali non riconducibili alla buona condotta. La persistente conflittualità tra padre e figlio, l’abitualità dei contrasti, la vicinanza abitativa e il successivo diverbio, anche se non accompagnato da percosse o minacce, sono stati ritenuti elementi sufficienti a fondare una prognosi cautelare di possibile abuso delle armi. Non era necessario dimostrare un precedente abuso delle armi né un giudizio di pericolosità sociale. La pregressa titolarità della licenza non generava un affidamento al rinnovo perpetuo, poiché il controllo dell’autorità è continuo e consente di rivalutare l’opportunità del mantenimento del titolo. Il giudice ha infine ritenuto rispettato il principio di proporzionalità, essendo la misura idonea, necessaria e tollerabile rispetto alla tutela dell’incolumità personale. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Disciplinano la comunicazione di avvio del procedimento; nel caso concreto non era necessario rinnovarla per il successivo episodio, riferibile al medesimo quadro fattuale già comunicato.

  • art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. 241/1990

    il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La disposizione è stata ritenuta applicabile anche a provvedimenti non vincolati e ha comunque escluso l’annullabilità, poiché il ricorrente non aveva allegato elementi idonei a modificare l’esito.

  • art. 39 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Consente il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando l’interessato non risulti affidabile; la valutazione ha natura cautelare e preventiva.

  • artt. 1, 5, 11, 42 e 43 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Sono richiamati nel ricorso in relazione ai presupposti della revoca della licenza e dei provvedimenti in materia di armi; il giudice ha ritenuto sussistente un quadro fattuale sufficiente a giustificare l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di proporzionalità è stato ricondotto anche al buon andamento dell’amministrazione; la limitazione è stata ritenuta ragionevole rispetto alle esigenze di tutela dell’incolumità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati esclusivamente quale base, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, per l’oscuramento delle generalità della parte.

Massime di principio

  • Il porto e la detenzione di armi non costituiscono un diritto soggettivo, ma una deroga al generale divieto di detenzione; il rilascio e il mantenimento del titolo presuppongono l’affidabilità dell’interessato e sono soggetti a controllo continuo e penetrante dell’autorità di pubblica sicurezza.
  • La valutazione di inaffidabilità ai fini della revoca o del divieto di detenzione di armi può fondarsi anche su fatti e situazioni personali privi di rilevanza penale, senza necessità di condanne, denunce, precedenti abusi delle armi o di un accertamento di pericolosità sociale.
  • Accesi e persistenti contrasti tra familiari possono costituire, anche in assenza di percosse, minacce o lesioni nell’ultimo episodio, presupposto sufficiente per una misura cautelare in materia di armi, quando il quadro complessivo evidenzi un rischio concreto anche solo potenziale per l’incolumità.
  • Non è necessario rinnovare la comunicazione di avvio del procedimento per ogni ulteriore episodio riconducibile al medesimo quadro fattuale già comunicato; in ogni caso, la mancata comunicazione non determina l’annullabilità se l’amministrazione dimostra che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
  • Il controllo giurisdizionale sulla valutazione prognostica dell’autorità di pubblica sicurezza resta limitato alla verifica della solidità dei presupposti di fatto, della ragionevolezza e dell’assenza di vizi logici, senza sostituire la valutazione amministrativa discrezionale.
  • La pregressa durata della titolarità del porto d’armi non determina un diritto al rinnovo né un affidamento alla conservazione del titolo, poiché l’autorità può rivalutare periodicamente l’attualità dei requisiti e l’opportunità del mantenimento dell’autorizzazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoVizi formali non invalidanti

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