Cassazione Civile, Ordinanza n. 18029/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un invito al pagamento ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, notificato al contribuente dalla segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo in relazione al contributo unificato. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla C.T.P., che aveva accolto il ricorso. In appello, la C.T.R. della Regione Siciliana ha però dichiarato inammissibile il gravame proposto dall'Ufficio, ritenendo che il Direttore p.t. della segreteria della C.T.P. non fosse legittimato ad appellare. Avverso tale decisione l'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 2, e degli artt. 15, 31, 33, 34, 35 e 37 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165 del 2001, per avere la C.T.R. escluso la legittimazione processuale del Direttore della segreteria a proporre appello e, conseguentemente, per avere dichiarato inammissibile il gravame. La Corte rileva preliminarmente che l'errore materiale nel cognome del contribuente indicato nel ricorso non ne comporta l'inammissibilità, perché dal complesso dell'atto è chiaro l'oggetto dell'impugnazione. Nel merito, la Corte ritiene manifestamente fondato il motivo: l'invito al pagamento del contributo unificato è autonomamente impugnabile; nel relativo giudizio la legittimazione processuale passiva spetta alla cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che ha emesso l'atto; pertanto la C.T.R. ha erroneamente negato la legittimazione della segreteria e dichiarato inammissibile l'appello.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Regione Siciliana in diversa composizione, perché decida nuovamente la controversia e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma inoltre che l'errore nel cognome del contribuente riportato nel ricorso per cassazione non determina inammissibilità quando l'identificazione della parte e dell'oggetto dell'impugnazione sia comunque chiara dal contesto complessivo dell'atto.
Norme richiamate
art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002
invito al pagamento spontaneo del contributo unificato
l'invito al pagamento del contributo unificato è l'atto attraverso cui viene azionata la pretesa e può essere autonomamente impugnato dal contribuente.
art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992
l'invito al pagamento ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002 rientra tra gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario.
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato
nel contenzioso sul contributo unificato la legittimazione processuale spetta direttamente alla cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che ha emesso l'atto.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
il ricorrente ha formalmente denunciato violazione di legge in relazione alla legittimazione processuale e alla declaratoria di inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
la Corte qualifica la doglianza come error in procedendo, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente tra le norme che disciplinano il processo tributario e la legittimazione processuale.
art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente tra le norme del processo tributario asseritamente violate.
art. 33 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente tra le norme del processo tributario asseritamente violate.
art. 34 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente tra le norme del processo tributario asseritamente violate.
art. 35 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente tra le norme del processo tributario asseritamente violate.
art. 37 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente tra le norme del processo tributario asseritamente violate.
art. 16, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dal ricorrente a fondamento della legittimazione del direttore della segreteria dell'ufficio giudiziario.
Massime di principio
- L'invito al pagamento del contributo unificato ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002 ha natura di atto autonomamente impugnabile, poiché la sua mancata contestazione, unita all'omesso pagamento, comporta l'automatica applicazione della sanzione del 30% oltre agli interessi, con conseguente compiutezza della pretesa tributaria.
- Nel contenzioso in materia di contributo unificato la legittimazione processuale passiva spetta direttamente alla cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che ha emesso l'atto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
- Un errore materiale nell'indicazione del cognome della controparte nel ricorso per cassazione non ne comporta l'inammissibilità se, dal contenuto complessivo dell'atto, sia comunque univocamente individuabile la sentenza impugnata e la parte processuale interessata.
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