Sentenza n. 12592/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- del 18/04/2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 25/06/2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato sui pregiudizi penali del coniuge e del figlio conviventi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto: la mancata visualizzazione e valutazione della memoria trasmessa ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990; l'eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, sostenendo che i precedenti dei familiari conviventi non potessero produrre effetti preclusivi nei confronti di un'aspirante incensurata; la violazione dell'art. 6 della legge n. 91/1992, per l'impossibilità di utilizzare i reati del coniuge e del figlio come parametro di pericolosità sociale della richiedente. Il Ministero ha rappresentato la presenza, nel nucleo familiare convivente, di plurimi pregiudizi penali relativi a violazioni in materia di sicurezza del lavoro, immigrazione, edilizia, lottizzazione abusiva, abbandono di rifiuti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, violenza privata, minaccia, indebito utilizzo di carte di pagamento e furti aggravati. La ricorrente ha inoltre contestato la mancata considerazione della memoria del 21 marzo 2024, mentre il Ministero ha evidenziato che il preavviso di diniego era stato comunicato il 12 ottobre 2023 e che la memoria era stata presentata tardivamente, dopo la chiusura dell'istruttoria e dopo la firma del provvedimento da parte del dirigente competente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione ministeriale complessiva e prognostica sull'affidabilità della richiedente e sul suo utile inserimento nella comunità nazionale, fondata non solo sui precedenti personali ma anche sulla situazione del nucleo familiare convivente. La pluralità, reiterazione e natura dei pregiudizi penali del coniuge e del figlio sono stati considerati indicatori sintomatici di una situazione familiare non pienamente incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza. Secondo il Collegio, la rilevanza dei precedenti dei familiari non comporta un'estensione alla ricorrente della responsabilità penale altrui, ma consente una valutazione amministrativa autonoma del rischio che i legami familiari possano favorire comportamenti contrari all'ordinamento e incidere sulle prospettive di integrazione e affidabilità. Il giudizio amministrativo può fondarsi sui fatti storici emersi anche in procedimenti penali non definiti, senza necessità di una condanna irrevocabile, poiché la valutazione amministrativa della medesima condotta opera su un piano autonomo rispetto all'accertamento della responsabilità penale. Il Collegio ha inoltre ritenuto infondata la censura relativa all'art. 10-bis della legge n. 241/1990: la memoria era stata presentata oltre il termine di dieci giorni e dopo la definitiva chiusura dell'istruttoria, attestata dalla firma del diniego da parte del dirigente competente; tale termine non consente di pretendere la riapertura di un procedimento già concluso, in assenza di circostanze eccezionali giustificative del ritardo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, dell'affidabilità del richiedente, del suo inserimento nella comunità nazionale e della sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
art. 6 l. 91/1992
I requisiti di affidabilità e l'assenza di elementi ostativi rilevano, a maggior ragione, nella naturalizzazione; la disposizione è stata richiamata dal giudice anche per evidenziare che determinati reati sono automaticamente ostativi alla cittadinanza per matrimonio.
art. 10-bis l. 241/1990
Il termine per presentare osservazioni al preavviso di diniego non consente di pretendere la riapertura di un procedimento quando le osservazioni siano prodotte tardivamente, dopo la chiusura dell'istruttoria e la firma del provvedimento, salvo circostanze eccezionali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità quando sussistano esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'Amministrazione deve formulare una valutazione complessiva e prognostica sull'affidabilità del richiedente, sul suo inserimento nella comunità nazionale e sulla sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento; tale valutazione non è limitata all'esame atomistico dei precedenti personali.
- I pregiudizi penali dei familiari conviventi possono essere utilizzati come elementi sintomatici nella valutazione amministrativa della domanda di naturalizzazione, quando, per pluralità, reiterazione e natura, siano idonei a incidere sulla valutazione dell'affidabilità del nucleo familiare e sul rischio di agevolazione di condotte illecite; ciò non comporta l'imputazione al richiedente della responsabilità penale altrui.
- La valutazione amministrativa dei fatti rilevanti ai fini della cittadinanza è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale: fatti storici e risultanze di procedimenti penali possono essere considerati anche in assenza di condanna definitiva, purché siano valutati come elementi del giudizio prognostico amministrativo e non come accertamento della colpevolezza penale.
- Nel procedimento amministrativo, le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 oltre il termine previsto e dopo la chiusura dell'istruttoria e la firma del provvedimento non impongono all'Amministrazione di riaprire il procedimento, in assenza di circostanze eccezionali che giustifichino il ritardo.
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