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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34731/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 24 aprile 2026, ha revocato la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. pen., concessa il 12 gennaio 2026 dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso e poi sospesa dopo una segnalazione dei Carabinieri del 13 marzo 2026. Il beneficio era stato accordato al padre di una bambina di dieci anni con grave handicap, poiché la madre non era in grado di occuparsi della figlia e, all'epoca, non era stato ravvisato un concreto pericolo di commissione di ulteriori reati. La revoca si è basata sulle segnalazioni dei vicini, riferite dagli operanti: il condannato avrebbe avuto ripetute discussioni con loro, si sarebbe aggirato nelle pertinenze dell'abitazione portando alla cintura una pistola e, quando contestato, avrebbe minacciato di ucciderli dicendo di essere un finanziere. I controlli non hanno rinvenuto armi da sparo funzionanti, ma una pistola scacciacani e due revolver giocattolo, simili nell'aspetto ad armi vere. Il Tribunale ha ritenuto tali condotte indicative di pericolosità sociale e incompatibili con la prosecuzione della misura, anche in relazione all'affidabilità del condannato rispetto agli obblighi di cura della figlia. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto violazione dell'art. 47-quinquies ord. pen. e degli artt. 27 e 31 Cost., sostenendo che non fosse stato adeguatamente considerato l'interesse della minore e il principio del minor sacrificio necessario della libertà personale, alla luce delle esigenze concrete del nucleo familiare. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale avrebbe richiamato le segnalazioni senza ricostruire adeguatamente dinamica e frequenza degli episodi, senza spiegare il nesso tra le condotte e la pericolosità sociale, senza compiere un effettivo bilanciamento fra interesse della minore e ripristino della detenzione in carcere e avrebbe desunto automaticamente dalla vicinanza temporale dei fatti alla concessione del beneficio l'insuccesso del percorso rieducativo. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i due motivi, strettamente connessi, si risolvessero in censure di merito e in una richiesta di rivalutare gli apprezzamenti del Tribunale sulla gravità delle condotte e sul bilanciamento tra la pericolosità del condannato e l'interesse della figlia. La motivazione impugnata è stata giudicata non illogica: le minacce, l'esibizione di armi dall'apparenza reale e l'allarme suscitato nei vicini sono stati ritenuti indicativi di propensione a reiterare condotte illecite, inaffidabilità rispetto alle prescrizioni della misura e inadeguatezza rispetto ai compiti di cura della minore. La natura giocattolo delle armi non elimina, secondo la valutazione recepita dalla Corte, la gravità della condotta. La Corte ha inoltre ricordato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2025, la detenzione domiciliare speciale può essere concessa al padre se la madre è impossibilitata a prendersi cura della prole e non risulta accertata la pericolosità del richiedente, fermo il dovere di bilanciare l'interesse del minore con quello all'esecuzione della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Decisione deliberata il 22 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 47-quinquies ord. pen.

    Com’è noto, a seguito della dichiarazione di illegittimità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 52 del 2025 dell’art. 47-quinquies ord. pen. (limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»), la detenzione domiciliare speciale può essere concessa al padre detenuto in carcere solo se ricorre l'impossibilità della madre a prendersi cura della prole, e sempre che, inoltre, non sussista un'accertata pericolosità del richiedente il beneficio.

    La detenzione domiciliare speciale può essere concessa al padre detenuto quando la madre è impossibilitata a occuparsi della prole e non sussiste una pericolosità accertata del richiedente; la valutazione del beneficio comporta comunque il bilanciamento dell'interesse del minore con quello all'esecuzione della pena.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Con il primo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge in riferimento degli artt. 47-quinquies ord. pen., 27 e 31 Cost.

    La disposizione è indicata quale base del motivo di ricorso per erronea applicazione della legge; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché, nella sostanza, contestava valutazioni di merito senza confrontarsi adeguatamente con le ragioni dell'ordinanza.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

    Il ricorso per vizio di motivazione non consente di rimettere alla Corte di cassazione la rivalutazione della persuasività o del peso delle prove; sono deducibili soltanto vizi rilevanti della motivazione, inclusa l'illogicità manifesta su aspetti essenziali.

  • art. 27 Cost.

    Permane, quindi, il dovere in capo al giudice di procedere ad ogni opportuno bilanciamento dell’interesse del minore a godere di una relazione diretta con almeno uno dei genitori con l’interesse, pure di rilievo costituzionale, all’esecuzione della pena.

    L'interesse del minore alla relazione diretta con un genitore deve essere bilanciato con l'interesse, anch'esso costituzionalmente rilevante, all'esecuzione della pena.

  • art. 31 Cost.

    Permane, quindi, il dovere in capo al giudice di procedere ad ogni opportuno bilanciamento dell’interesse del minore a godere di una relazione diretta con almeno uno dei genitori con l’interesse, pure di rilievo costituzionale, all’esecuzione della pena.

    Nel decidere sulla misura alternativa occorre considerare l'interesse del minore alla relazione con il genitore insieme all'interesse costituzionale all'esecuzione della pena.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e altri dati identificativi nei termini previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • La detenzione domiciliare speciale può essere concessa al padre detenuto quando la madre è impossibilitata a prendersi cura della prole e non sussiste un'accertata pericolosità del richiedente.
  • Nel decidere sulla concessione o sul mantenimento della detenzione domiciliare speciale, il giudice deve bilanciare l'interesse del minore a una relazione diretta con il genitore con l'interesse costituzionalmente rilevante all'esecuzione della pena.
  • La revoca della misura può essere motivata valorizzando condotte minacciose e l'esibizione di armi giocattolo dall'apparenza reale, se il giudice ne spiega la rilevanza rispetto alla pericolosità, all'affidabilità nell'osservanza delle prescrizioni e ai compiti di cura del minore.
  • Sono inammissibili le censure in cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, sollecitano una diversa valutazione della persuasività o del peso degli elementi probatori senza indicare un'illogicità manifesta su aspetti essenziali.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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