Sentenza del 25/10/2017 n. 25256 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Sicilia sostenendo la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. L'Associazione aveva indicato nella dichiarazione dei redditi un credito d'imposta inferiore a quello effettivamente ritenuto spettante e aveva successivamente chiesto il rimborso della maggiore somma. Secondo l'Agenzia, la dichiarazione costituiva istanza di rimborso soltanto per l'importo espressamente indicato, mentre la richiesta della maggiore somma era stata presentata tardivamente, oltre il termine perentorio di diciotto mesi dalla data delle ritenute. L'Agenzia contestava inoltre che l'errore fosse immediatamente rilevabile dall'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della C.T.R. e deciso la causa nel merito. Ha stabilito che l'indicazione di un credito d'imposta nella dichiarazione equivale a un'istanza di rimborso solo per la somma espressamente dichiarata. Per ottenere il rimborso di un importo maggiore, non indicato per errore, è necessaria un'apposita istanza da presentare entro diciotto mesi dal versamento o dalla ritenuta. Poiché la richiesta della maggiore somma era stata presentata il 1° marzo 1998, oltre diciotto mesi dall'ultima ritenuta del 27 giugno 1996, il rimborso è stato riconosciuto esclusivamente nei limiti dell'importo indicato nella dichiarazione. Le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
L'istanza di rimborso deve essere presentata "entro il termine di diciotto mesi dalla data del versamento".
La norma è stata interpretata restrittivamente: il contribuente deve presentare un'apposita istanza entro il termine perentorio di diciotto mesi e deve indicare gli elementi del versamento o della ritenuta, compreso l'importo del rimborso richiesto. La dichiarazione dei redditi vale come istanza soltanto per l'importo del credito espressamente esposto.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, come avvenuto in questo caso.
Codice di procedura civile, art. 378
Richiamato in relazione alla memoria depositata dalla parte resistente nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- L'indicazione di un credito nella dichiarazione dei redditi può valere come istanza di rimborso, ma solo nei limiti quantitativi dell'importo espressamente dichiarato.
- Se il contribuente scopre di avere diritto a un rimborso maggiore rispetto a quello indicato nella dichiarazione, deve presentare una specifica istanza integrativa entro il termine previsto dalla legge, decorrente dal versamento o dalla ritenuta.
- Un errore nella dichiarazione non consente automaticamente di ottenere il rimborso della maggiore somma se l'errore non è immediatamente e inequivocabilmente rilevabile dall'Amministrazione finanziaria.
- La scadenza del termine perentorio per la richiesta di rimborso non può essere superata sostenendo successivamente che la dichiarazione originaria contenesse implicitamente una richiesta di importo maggiore.
- È opportuno indicare con precisione nella dichiarazione o nell'istanza l'ammontare del credito, le ritenute o i versamenti interessati e presentare eventuali richieste correttive entro il termine decadenziale applicabile.
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