Cassazione Penale, Sentenza n. 33435/2024 del 03/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà) rispetto alla pena definitiva di anni 7 e mesi 2 per reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 9/10/1990 n. 309). Il Tribunale aveva ritenuto l'istanza inammissibile in quanto il condannato non avrebbe ancora espunto la parte di pena relativa al reato associativo, ostativo ai benefici ex art. 4-bis Ord. pen. Il ricorrente ha dedotto: (i) errore di diritto nel non riconoscere che alla data della decisione era stato raggiunto il requisito dei 2/3 della pena utile per la semilibertà e di errore nella indicazione della data del fatto (2017 anziché 2019); (ii) vizio di motivazione perché, dopo le modifiche del d.l. 31/10/2022 n.162 (conv. Legge 30/12/2022 n.199), la collaborazione con la giustizia non è più condizione decisiva per i reati di prima fascia e il Tribunale avrebbe dovuto valutare il percorso rieducativo e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Motivi: il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., come modificato dal d.l. 31/10/2022 n.162 (conv. dalla legge n.199/2022), che ammette la concessione dei benefici anche in assenza di collaborazione; il giudice di merito ha erroneamente fondato l'inammissibilità sulla mancata deduzione della collaborazione; inoltre il Tribunale ha errato nel calcolo del tempo di pena espia ta (il condannato è detenuto dal 11/01/2019 e, considerando 315 giorni di liberazione anticipata, alla data della decisione del 01/12/2023 risultavano raggiunti i 2/3 della pena rilevanti per la semilibertà). La Corte ha altresì rilevato che il giudice di merito avrebbe dovuto svolgere la valutazione del percorso rieducativo e dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, utilizzando i poteri istruttori di cui all'art. 4-bis, comma 2. Conseguenza: annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario - art. 4-bis (legge 26 luglio 1975, n. 354)
La Corte ha interpretato l'art. 4-bis, comma 1-bis, alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. 31/10/2022 n.162 (conv. dalla legge n.199/2022): la presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione criminale è divenuta relativa, pertanto la concessione dei benefici penitenziari in favore dei condannati per reati ostativi di prima fascia è possibile anche in assenza di collaborazione con la giustizia, previa valutazione giudiziale del percorso rieducativo e dell'assenza di collegamenti attuali o potenziali, con uso dei poteri istruttori ampliati (art. 4-bis, comma 2).
Ordinamento penitenziario - art. 50, comma 2
Stabilisce il limite dei 2/3 della pena come requisito per l'accesso alla semilibertà. La Corte ha rilevato che il calcolo della durata detentiva deve tener conto delle date effettive di esecuzione della pena e delle riduzioni per liberazione anticipata: valutazione che aveva portato a concludere che il requisito dei 2/3 era stato raggiunto alla data della decisione.
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199)
Ha modificato l'art. 4-bis dell'Ordinamento penitenziario riducendo l'effetto ostativo della qualifica di "reato di prima fascia": la collaborazione non è più requisito esclusivo per l'accesso ai benefici ed è demandata al giudice la valutazione complessiva del percorso rieducativo e dei collegamenti con la criminalità organizzata.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - artt. 73 e 74 (Testo unico stupefacenti)
Indicano i reati contestati al ricorrente (produzione, traffico e detenzione di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico). Tali fattispecie, e in particolare l'associazione, rientrano tra i reati ostativi disciplinati dall'art. 4-bis, ma l'effetto ostativo va valutato alla luce delle modifiche normative richiamate.
Massime di principio
- Dopo il d.l. 31/10/2022 n.162 (conv. legge n.199/2022) la collaborazione con la giustizia non è più condizione decisiva per le misure alternative nei reati "ostativi" di prima fascia: il giudice deve valutare il percorso rieducativo e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
- Il requisito dei 2/3 della pena per la semilibertà va calcolato considerando la data di esecuzione della pena e le eventuali riduzioni per liberazione anticipata; se alla data della decisione il requisito è raggiunto, l'istanza non può essere esclusa per mancato raggiungimento al momento della presentazione.
- In presenza di reati ostativi, il giudice di sorveglianza è tenuto a svolgere un esame motivato e istruttorio (anche con gli ampliati poteri di cui all'art. 4-bis, comma 2) sul percorso rieducativo, sui legami familiari/lavorativi e sull'assenza di collegamenti attuali o potenziali con la criminalità organizzata.
- Errori di fatto (es. indicazione errata della data del fatto o del periodo di detenzione) e calcoli errati del tempo scontato possono rendere illegittima l'ordinanza di inammissibilità e sono correggibili in sede di impugnazione (Corte di Cassazione).
- La difesa, pur non essendo obbligata a provare la collaborazione, dovrebbe comunque documentare elementi concreti di reinserimento (famiglia, lavoro, percorsi rieducativi) e chiedere l'amministrazione degli accertamenti istruttori previsti dall'art. 4-bis per supportare la richiesta di beneficio.
- Se il giudice di merito non applica la disciplina vigente alla data del provvedimento o non effettua la prevista valutazione motivata, l'ordinanza può essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
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