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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12701/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso, a firma della difesa, contestava il sequestro probatorio disposto su un prefabbricato adibito ad autofficina e su due carcasse di autovetture, denunciando vizio di motivazione e violazione di legge: mancata sussistenza delle esigenze cautelari, assenza del periculum in mora, carenza del nesso di strumentalità tra reati contestati e beni vincolati, sproporzione della misura rispetto alle esigenze rilevate e insufficiente motivazione in ordine al fumus commissi delicti riguardo allart. 334 c.p.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio lordinanza impugnata e il decreto di convalida del sequestro (21 settembre 2023), disponendo la restituzione dei beni allavente diritto. In motivazione la Corte ha ritenuto illegittimo il sequestro di una delle carcasse poiché le esigenze probatorie addotte erano manifestamente inconferenti (la provenienza era già accertata). Quanto al prefabbricato e alla Mercedes, la Corte ha ritenuto che il titolo cautelare poggiasse unicamente sullart. 348 c.p. (esercizio abusivo dellattività di meccanico) ma ha concluso che tale fattispecie non è applicabile nella forma richiesta: lattività di autoriparazione, pur regolata dalla legge n.192/1992, non costituisce una professione protetta il cui esercizio sia subordinato a titolo abilitativo personale; la normativa richiede liscrizione dellimpresa e la presenza di un responsabile tecnico, il quale non necessita di un titolo abilitativo. Perciò mancavano i presupposti di legge per il sequestro probatorio fondato su quellarticolo, con conseguente annullamento e restituzione dei beni.

Norme richiamate

  • art. 348 cod. pen.

    Il Tribunale aveva indicato il sequestro come pertinente allipotesi di esercizio abusivo di attività di meccanico. La Corte ha ritenuto infondata tale qualificazione in quanto lattività di autoriparazione è regolata dalla legge n.192/1992 ma non rientra nelle 'professioni protette' che richiedono un titolo abilitativo personale; liscrizione aziendale e la figura del responsabile tecnico non implicano di per sè lesistenza di una professione protetta giustificativa del reato come interpretato dai giudici del merito.

  • art. 646 cod. pen.

    Richiamato nel capo di imputazione come ipotesi di appropriazione indebita per unautovettura consegnata per riparazioni e non restituita. La Corte ha esaminato la sussistenza delle esigenze probatorie collegate al bene e ha ritenuto che, se la titolarità e la causale della detenzione erano già accertate, il sequestro non poteva essere giustificato da ulteriori finalità investigative resolutamente inconferenti.

  • art. 334 cod. pen.

    Rilevato in relazione alla Mercedes sottoposta a sequestro amministrativo: la Corte ha osservato che le esigenze indicate per rintracciarne la provenienza erano manifestamente inconferenti con laccertato stato delle indagini (la provenienza risultava già definita), quindi non potevano sorreggere il sequestro probatorio.

  • legge n. 192 del 1992 (art.1 commi 2-3; art.3; art.7 comma 2)

    La normativa di settore disciplina lexercizio delle attività di autoriparazione, richiedendo liscrizione dellimpresa e lindicazione di un responsabile tecnico. La Corte ha interpretato tali previsioni come incompatibili con la qualificazione dellattività quale professione protetta la cui esercizio sarebbe subordinato a titolo abilitativo personale; il responsabile tecnico non deve necessariamente essere titolare di un titolo abilitativo.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Richiamato nel dispositivo per la comunicazione alla Procura Generale in sede per quanto di competenza. Nessuna interpretazione particolare sul merito; disposizione procedurale per gli adempimenti consequenziali.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio richiede una solida e specifica indicazione delle esigenze probatorie: non bastano affermazioni generiche o apodittiche sulla qualità di 'corpo del reato'.
  • La misura cautelare deve rispettare il principio di proporzione: se le investigazioni hanno già chiarito aspetti essenziali (es. provenienza o titolarità del bene), non è giustificato il vincolo per la stessa finalità.
  • Per fondare un sequestro su una ipotesi di reato occorre che la fattispecie sia concretamente configurabile alla luce della normativa: se la norma penale richiede lesercizio di una professione protetta e tale requisito non esiste, il sequestro e il titolo cautelare sono illegittimi.
  • Nelle materie regolate (es. autoriparazione) va attentamente distinta la disciplina dellimpresa (liscrizione, responsabile tecnico) dalla esistenza di una professione protetta; errata qualificazione può portare allannullamento del provvedimento cautelare.
  • Il giudice del riesame deve motivare puntualmente il nesso di strumentalità tra i beni sottoposti a vincolo e i reati contestati, nonché il periculum in mora, la possibilità di alterazione delle fonti di prova e la specifica utilità del sequestro per lacquisizione di elementi probatori.

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