Sentenza n. 128/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della Determina del Dirigente del Servizio del 15 settembre 2025 numero 1555, comunicata il 16 settembre 2025, recante aggiudicazione alla costituenda Associazione Temporanea di Impresa GIAL s.r.l. (mandataria) - IMPREGICO s.r.l. (mandante) del servizio di spazzamento e lavaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica nei comuni dell'ATO Catania Provincia Sud - CIG: 86219F4239; -dei verbali della Commissione di Gara n° 1, 2, 3 e 4. - dei Verbali della Commissione Giudicatrice n° 1 e 2. - di tutti gli atti connessi, precedenti e successivi alla proposta di aggiudicazione, con particolare riferimento agli ulteriori eventuali e allo stato non conosciuti, verbali con cui la Commissione Giudicatrice si è determinata a procedere alla valutazione dei criteri di punteggio. quanto al ricorso incidentale: - degli atti gravati dal ricorrente principale, in parte qua e nei limiti dell’interesse delle deducenti, ivi compresi: a) il disciplinare e di tutti gli altri atti e documenti della gara per l’affidamento del servizio di spazzamento e lavaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica nei comuni dell’ATO Catania Provincia Sud - CIG: 86219F4239, ivi compresa la Determina del Dirigente del Servizio n.1555 del 15 settembre 2025; b) i verbali di ammissione in gara dei concorrenti e in particolare degli atti, comportamenti e provvedimenti con cui la Stazione appaltante ha ammesso e mantenuto in gara il RTI ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del servizio di spazzamento, lavaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e degli atti di gara presupposti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il RTI ricorrente, secondo classificato, ha impugnato l'aggiudicazione deducendo: l'illegittima ammissione del RTI aggiudicatario per il ricorso all'avvalimento infragruppo e per l'omessa dichiarazione di penali e precedenti inadempimenti professionali; l'omessa dichiarazione di una contestazione fiscale di rilevante importo; la mancata specificazione delle parti del servizio e dei comuni assegnati a ciascuna impresa raggruppata; il sottodimensionamento del personale indicato nel progetto di assorbimento rispetto alle 225 unità previste dal disciplinare tecnico; l'illegittima modifica, da parte della commissione, delle modalità di attribuzione del punteggio per il subcriterio 7.1 relativo all'incremento di mezzi e attrezzature; l'erronea valutazione del subcriterio 4.1 relativo agli interventi per gli abbandoni abusivi di rifiuti. Il RTI aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale contestando l'ammissione del RTI ricorrente, l'incertezza della sua offerta, la ripartizione delle prestazioni, il possesso dei requisiti tecnici, l'indicazione degli interventi sui rifiuti abusivamente abbandonati e la coerenza dei dati economico-finanziari dell'offerta.
La decisione
Il TAR ha estromesso il Dipartimento Regionale Tecnico per difetto di legittimazione passiva, ritenendo che l'ufficio regionale svolgesse soltanto compiti endoprocedimentali e che la responsabilità degli atti gravasse sulla stazione appaltante. Nel merito ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto che l'avvalimento infragruppo non esonerasse la mandante dalla verifica dei requisiti generali, ma ha giudicato generiche e comunque infondate le censure sulle penali: non erano stati prodotti provvedimenti idonei a dimostrarne natura, entità e definitività e non risultavano risoluzioni per inadempimento, condanne risarcitorie o conseguenze comparabili. La mera applicazione di penali non integra, da sola, un grave illecito professionale. Ha escluso l'illegittimità per la contestazione fiscale, trattandosi di un atto endoprocedimentale non definitivo e non risultante dalle certificazioni di regolarità fiscale. Ha ritenuto sufficiente, per un servizio indivisibile, l'indicazione percentuale della ripartizione tra le imprese del RTI, senza necessità di indicare i comuni assegnati a ciascuna. Ha escluso che il progetto di assorbimento rappresentasse la dotazione organica complessiva necessaria all'esecuzione del servizio e ha comunque affermato che il numero di lavoratori indicato dal disciplinare non comportava un'automatica esclusione, dovendo l'adeguatezza del personale essere valutata in rapporto all'organizzazione complessiva dell'offerta. Quanto al subcriterio 7.1, la commissione non ha modificato la lex specialis: la media ponderata è stata utilizzata per rendere omogenei incrementi riferiti a mezzi e attrezzature diversi, mentre il punteggio è stato calcolato mediante interpolazione lineare. Il valore percentuale dichiarato dal ricorrente doveva essere verificato alla luce della relazione tecnica e non comportava automaticamente il massimo punteggio. Anche le censure sul subcriterio 4.1 sono state respinte: il dato numerico doveva essere interpretato alla luce della relazione tecnica, la tesi del moltiplicatore per i quindici comuni non risultava oggettivamente rappresentata e mancava una concreta prova di resistenza. Il rigetto del ricorso principale ha determinato l'improcedibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse. Sono state respinte anche le domande di subentro e risarcimento; spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023
Illecito professionale grave quale causa di esclusione non automatica; gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate.
La disposizione non comporta l'esclusione automatica: impone una valutazione della stazione appaltante secondo i presupposti e le garanzie dell'art. 98.
art. 98, commi 2, 3 e 6, d.lgs. 36/2023
L'art. 98 indica in modo tassativo i gravi illeciti professionali e i mezzi adeguati a dimostrarli.
Per le carenze significative nell'esecuzione di precedenti contratti sono richieste, quali mezzi di prova, la risoluzione per inadempimento, la condanna al risarcimento o altre conseguenze comparabili; la mera applicazione di penali non è sufficiente.
art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023
Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10.
L'esclusione automatica richiede violazioni fiscali gravi e definitivamente accertate, risultanti da sentenze o atti amministrativi non più impugnabili.
Allegato II.10, artt. 1.1 e 2.1, d.lgs. 36/2023
Sono definitivamente accertate le violazioni contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione; tra le violazioni rilevanti sono indicate le cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie.
Un atto endoprocedimentale non definitivo, non riconducibile alle fattispecie tipizzate, non integra né una violazione definitivamente accertata né una grave violazione non definitivamente accertata.
art. 68, comma 2, d.lgs. 36/2023
In sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
La norma non impone una forma particolare; per prestazioni indivisibili la specificazione può essere effettuata mediante indicazione percentuale, se coerente con la lex specialis.
art. 93, d.lgs. 36/2023
I criteri quantitativi previsti dalla lex specialis devono essere applicati mediante la formula stabilita, ma il dato sintetico dell'offerta può essere verificato alla luce della relazione tecnica richiesta dal disciplinare.
art. 16 del disciplinare di gara
L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara e contenere gli elementi necessari alla valutazione; le varianti migliorative devono essere illustrate nella relazione tecnica.
La commissione può esaminare la relazione tecnica per accertare la consistenza effettiva del dato quantitativo dichiarato, senza modificare il criterio di valutazione.
art. 18.2 del disciplinare di gara
A ciascuno degli elementi quantitativi è attribuito un coefficiente sulla base del metodo per interpolazione lineare.
La ponderazione preliminare dei dati eterogenei serve a renderli confrontabili e non sostituisce il metodo dell'interpolazione lineare per il calcolo del punteggio.
Massime di principio
- L'avvalimento infragruppo finalizzato alla dimostrazione di un requisito speciale non esonera l'impresa ausiliata, quale operatore economico offerente, dalla verifica dei requisiti generali e dall'eventuale dichiarazione di gravi illeciti professionali.
- La mera applicazione di penali nell'esecuzione di precedenti contratti non dimostra, di per sé, un grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98 d.lgs. 36/2023; per le carenze esecutive rilevanti occorrono i mezzi di prova tipizzati, quali risoluzione per inadempimento, condanna al risarcimento o conseguenze comparabili.
- Le contestazioni fiscali non definitive e meramente endoprocedimentali, non comprese nelle fattispecie tipizzate dall'art. 94 e dall'Allegato II.10 d.lgs. 36/2023, non integrano automaticamente una causa di esclusione né un obbligo dichiarativo quale grave illecito professionale.
- Quando la prestazione oggetto di gara è indivisibile secondo la lex specialis, l'obbligo di specificare le parti eseguite dai componenti di un raggruppamento può essere assolto mediante l'indicazione delle rispettive percentuali, senza necessità di una ripartizione territoriale delle attività.
- In una gara con criteri quantitativi, la commissione può verificare il dato numerico sintetico attraverso la relazione tecnica richiesta dalla lex specialis e utilizzare una ponderazione preliminare per rendere comparabili offerte strutturalmente diverse, purché il punteggio finale sia calcolato con la formula prevista dal disciplinare e non siano introdotti nuovi criteri.
- L'indicazione del numero di addetti contenuta nel progetto di assorbimento può riferirsi al personale beneficiario della clausola sociale e non alla dotazione organica complessiva dell'esecutore; in ogni caso, l'adeguatezza del personale va valutata in relazione all'organizzazione complessiva e non mediante un automatismo meramente numerico.
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