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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14087/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il delitto di cui all'art. 337 c.p. resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per resistenza a pubblico ufficiale, deducendo censure sull'imputabilità, sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che i motivi erano, in parte, meri ripropositi di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito e, in parte, del tutto generici, poiché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata; in particolare, la censura sulla pena era già generica sin dall'atto di appello.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Costituisce il titolo di reato per il quale la sentenza impugnata aveva pronunciato condanna; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    È il fondamento della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e motivatamente disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • È inammissibile il motivo di ricorso formulato in termini meramente generici, specie quando non si confronta con le argomentazioni decisive poste a base della decisione impugnata.
  • La censura sulla dosimetria della pena deve essere specifica sin dal giudizio di merito e non può essere utilmente devoluta in cassazione in forma generica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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