Sentenza n. 7088/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In appello, sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 143 del 16 aprile 2025, che aveva respinto il ricorso contro il decreto regionale del 6 ottobre 2023 di conferma della revoca della licitazione privata e della validità della concessione al Comune dell’area demaniale mappale 529, con scadenza al 31 dicembre 2033
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il decreto regionale adottato dopo la rinnovazione dell’istruttoria ordinata dal Consiglio di Stato, che confermava la revoca della licitazione privata per un’area demaniale destinata alla realizzazione di un mini parco fluviale per la nautica da diporto e la concessione al Comune del mappale 529 per funzioni di supporto al servizio pubblico di trasporto fluviale denominato “Passo Barca”. In appello ha dedotto: 1) erronea interpretazione del giudicato e difetto di istruttoria, sostenendo che la verifica ordinata dal Consiglio di Stato fosse stata intesa come controllo sull’offerta del servizio di Passo Barca, anziché sull’oggetto effettivo della gara; 2) travisamento dei fatti e carenze istruttorie circa l’effettiva utilità del mappale 529 per il servizio, anche perché l’area sarebbe rimasta recintata e nella disponibilità privata, richiamando accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria; 3) illegittimità della concessione comunale per violazione del diritto europeo, assumendo che il titolo del 4 luglio 2022 costituisse una proroga automatica della precedente concessione, in violazione dei principi di concorrenza.
La decisione
L’appello è respinto in tutti e tre i motivi e la sentenza del TAR è confermata. Sul primo motivo, il giudicato imponeva di verificare, mediante apertura delle buste, se le offerte comprendessero la realizzazione del collegamento barca come prestazione caratteristica; la gara era però una licitazione al massimo rialzo, relativa alla concessione dell’area e alla sua manutenzione, senza richiesta né disciplina per offerte tecniche sul servizio. È stato quindi legittimamente accertato che nessuna concorrente avesse offerto il servizio e la Regione non era tenuta a svolgere verifiche diverse da quelle prescritte. In tale quadro, la destinazione pubblica del mappale 529 risultava funzionale al servizio già svolto da un operatore affidatario del trasporto pubblico locale, e la revoca della gara era coerente con le esigenze di interesse pubblico. Sul secondo motivo, la valutazione amministrativa della funzionalità logistica dell’area è stata ritenuta motivata, logicamente sostenibile e non manifestamente irragionevole: il mancato uso immediato e integrale non smentisce una valutazione di interesse pubblico proiettata nel futuro, mentre gli accertamenti di polizia giudiziaria, conclusi con archiviazione, non dimostravano in modo univoco l’impossibilità della destinazione pubblica. Sul terzo motivo, il titolo del 4 luglio 2022 è stato qualificato come nuova concessione autonoma, rilasciata su istanza comunale dopo pubblicazione sul BUR e senza osservazioni o istanze concorrenti, non come proroga automatica; la procedura è stata ritenuta trasparente e aperta. È stato inoltre confermato il difetto di legittimazione della società a contestare l’affidamento relativo al Passo Barca, servizio al quale non aveva inteso concorrere e distinto dal suo interesse per il mini parco fluviale. Spese del grado compensate; contributo unificato definitivamente a carico dell’appellante.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
Con il primo motivo (pp. 6-14 del ricorso), anzitutto, l’appellante assume che il Tribunale ha ritenuto che la Regione – pur consapevole del vero e pacifico oggetto del procedimento di aggiudicazione della concessione – sia obbligata ad attenersi al significato letterale del vocabolo ‘realizzare’ contenuta nella decisione n. 11334 del 27 dicembre 2022, la quale ultima - si deve concludere - sarebbe vincolante al punto tale da aver modificato ex post l’oggetto della gara.
Il giudizio non enuncia una regola autonoma sull’art. 21-quinquies; la revoca è comunque ritenuta legittima, nel caso concreto, alla luce delle esigenze di interesse pubblico accertate e dell’esito della verifica conformativa.
art. 112 c.p.a.
In esecuzione di tale pronuncia, e a seguito di un ulteriore ricorso per chiarimenti proposto dal Comune ex art. 112 c.p.a. e definito da questa Sezione con la sentenza n. 7116 del 20 luglio 2023, la Regione ha riavviato l’istruttoria e, all’esito, con il decreto del 6 ottobre 2023, ha confermato la revoca della gara e la validità della concessione nel frattempo rilasciata al Comune con atto pubblico del 4 luglio 2022, rep. 9914, con scadenza al 31 dicembre 2033.
La norma è menzionata per descrivere il precedente ricorso per chiarimenti; la sentenza non ne ricava né applica un principio decisorio autonomo.
Massime di principio
- Quando una pronuncia di annullamento ordina all’amministrazione una verifica conformativa puntualmente delimitata, l’amministrazione deve svolgere quella verifica e non è tenuta a sostituirla con accertamenti diversi, salvo che l’esito renda necessario un ulteriore esame secondo le indicazioni della pronuncia.
- In una licitazione al massimo rialzo avente a oggetto la concessione di un’area e la relativa manutenzione, l’apertura delle buste può legittimamente limitarsi a verificare il contenuto delle offerte effettivamente richieste dalla lettera d’invito; non può presumersi che i concorrenti abbiano offerto prestazioni tecniche estranee alla lex specialis.
- La valutazione amministrativa che destina un’area demaniale a supporto logistico di un servizio pubblico può fondarsi su esigenze funzionali e di interesse pubblico di lungo periodo; il mancato utilizzo immediato o integrale dell’area non è, da solo, sufficiente a dimostrare l’irragionevolezza della scelta.
- Non costituisce proroga automatica vietata il rilascio di una nuova concessione all’esito di uno specifico procedimento preceduto da pubblicità e aperto alla presentazione di osservazioni o istanze concorrenti.
- L’operatore che non abbia manifestato interesse a concorrere per un servizio distinto da quello per cui aveva partecipato a una gara non è legittimato a contestarne l’affidamento invocando la violazione delle regole di concorrenza.
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