Sentenza n. 1619/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena che aveva riconosciuto il diritto all’accredito del beneficio annuale sulla carta elettronica docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui, tramite carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi legali. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha accreditato sulla carta elettronica della docente le somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, in ragione dell’adempimento tardivo, intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa della ricorrente era stata pienamente soddisfatta mediante l’accredito delle somme sulla carta elettronica. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché l’esecuzione della sentenza civile era intervenuta solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudice civile.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del processo comporta la dichiarazione di cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale, anche se la materia del contendere è cessata.
- L’accredito delle somme dovute in esecuzione di una sentenza del giudice civile costituisce integrale adempimento del giudicato e rende non più attuale la domanda di ottemperanza, senza escludere la decisione sulle spese di lite.
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