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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30712/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente contestava la motivazione per avere ritenuto, a suo dire, un presunto carattere "assoluto" della presunzione di adeguatezza della massima misura cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.), sostenendo che elementi emersi in giudizio avrebbero dovuto escludere la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva: stato di incensuratezza, tempo trascorso dai fatti (fatti fino al 2019), cessazione del rapporto di lavoro collegato all'illecito, avvenuto disvelamento del materiale investigativo, disponibilità a essere sottoposto agli arresti domiciliari in luogo lontano dai luoghi di commissione dei reati. Inoltre deduceva che non fosse provato un collegamento con cosche mafiose tale da giustificare la massima misura.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato infondato e dunque rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse valutato compiutamente tutti gli elementi proposti dalla difesa e che la motivazione non presenti vizi logico-giuridici tali da annullare l'ordinanza impugnata. La Corte ha confermato che il Tribunale ha valorizzato la "assoluta pervicacia criminosa del ricorrente", il suo ruolo di promotore e organizzatore dell'associazione per delinquere (reati contestati: associazione per delinquere aggravata ex artt. 416-bis.1 e 61-bis c.p., contrabbando di gasolio, riciclaggio, falso, trasferimento fraudolento di valori e violazioni fiscali) e ha rilevato la conferma degli addebiti in dibattimento, inclusa l'aggravante del metodo mafioso e la cointeressenza con il clan Mancuso e con clan mafiosi siciliani. La Corte ha osservato che, pur essendovi un "passaggio infelice" nella motivazione dove si parlava di carattere assoluto della presunzione, nella sostanza il Tribunale aveva dato prova di aver considerato e motivato l'inefficacia di misure meno afflittive. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; rimessione alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma che disciplina l'associazione mafiosa; dalla motivazione emerge che il Tribunale ha ritenuto applicabile l'aggravante del metodo mafioso e la cointeressenza del ricorrente con clan organizzati, elemento determinante per la valutazione della pericolosità.

  • art. 61-bis c.p.

    Aggravante collegata a reati commessi con metodo mafioso; la Corte ha confermato che la sussistenza di tale aggravante è stata ritenuta al dibattimento e ha inciso sulla decisione di mantenere la misura cautelare più grave.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Disposizione sulla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; la Corte ha precisato che la presunzione deve avere carattere relativo e può essere superata da elementi concreti, ma nel caso di specie il Tribunale ha valutato e ritenuto insufficienti gli elementi posti a confutazione della misura, per il ruolo e la pervicacia del ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter disp.att. c.p.p.

    Norma procedurale riguardante gli adempimenti a seguito della decisione; la sentenza dispone l'inoltro degli atti alla cancelleria per le procedure previste.

Massime di principio

  • La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. ha carattere relativo: può essere superata, ma solo mediante elementi concreti e attuali che dimostrino l'inefficacia della massima misura rispetto al pericolo di recidiva.
  • Il ruolo attribuito all'imputato (es. promotore/organizzatore) e la conferma degli addebiti in dibattimento, specie quando ricorrano elementi riconducibili al metodo mafioso o a collegamenti con clan, assumono grande rilevanza nella valutazione della pericolosità sociale e possono giustificare il mantenimento della custodia in carcere.
  • Il semplice decorso del tempo o lo stato di incensuratezza non sono, di per sé, sufficienti ad escludere il pericolo di recidiva se persistono elementi che dimostrino la pervicacia criminosa o rapporti illeciti significativi.
  • Offerte difensive come disponibilità agli arresti domiciliari in luogo diverso, la cessazione dell'impiego o il disvelamento di materiale investigativo sono fattori attenuanti da considerare, ma il loro effetto dipende dalla valutazione complessiva del quadro probatorio e della pericolosità concreta.
  • Eventuali imprecisioni formali nella motivazione (es. uso del termine "assoluto") non comportano automaticamente l'annullamento dell'ordinanza se dalla lettura complessiva emerge che il giudice ha comunque valutato e motivato compiutamente i punti rilevanti.
  • In sede di cassazione il riesame è limitato ai vizi di diritto e di motivazione; le questioni di merito profondamente ancorate alla valutazione della prova sono difficilmente sindacabili se la motivazione è logica e coerente.

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