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Sentenza

Sentenza n. 4665/2026 - Roma, Sezione 5B

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione alla domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale, n. 39632 inoltrata dalla ricorrente in data 7.6.2024, volta al riconoscimento del proprio titolo di specializzazione per le attività di sostegno (solo con abilitazione) nella classe di concorso ADSS per la scuola secondaria di II°, conseguito in Spagna, nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in relazione alla domanda medesima, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202513514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo spagnolo di specializzazione per le attività di sostegno nella classe ADSS

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda n. 39632, presentata il 7 giugno 2024, volta al riconoscimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno, conseguito in Spagna, ai fini dell'insegnamento nella classe di concorso ADSS per la scuola secondaria di secondo grado. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere con un atto espresso. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 10 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione univoca della ricorrente. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non residuasse interesse alla decisione della domanda contro il silenzio. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione dell'esito della controversia e della particolarità delle questioni sottostanti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso amministrativo per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La dichiarazione univoca della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse determina, in applicazione del principio dispositivo, la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando non residui un interesse concreto e attuale alla decisione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. anche nei giudizi avverso il silenzio della pubblica amministrazione, impedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo di provvedere.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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