Cassazione Penale, Sentenza n. 27778/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento resa dal G.U.P. del Tribunale di Rimini, con cui era stata loro applicata la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa per il delitto previsto dagli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. 309/1990, con contestuale confisca della somma in sequestro. Tutti e tre hanno dedotto vizio di motivazione ex art. 129, comma 1, c.p.p., sostenendo che il giudice non abbia adeguatamente motivato l'eventuale pronuncia di proscioglimento immediato; Esposito ha inoltre contestato la carenza di motivazione e la violazione di legge circa la confisca del denaro sequestrato, lamentando l'assenza di prova del nesso di pertinenzialita con il reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili le censure relative alla mancata o insufficiente valutazione dell'eventuale proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ritenendo tale motivo non prospettabile in Cassazione rispetto alla sentenza di patteggiamento (permanendo i limiti di impugnazione dell'art. 448, comma 2-bis). Ha invece accolto parzialmente il ricorso di Esposito con riguardo alla confisca: ha rilevato la carenza motivazionale della statuizione ablativa (assenza di specificazione del nesso di pertinenzialita tra la somma e il reato e mancata indicazione del titolo giuridico della confisca), annullando la sentenza limitatamente alla confisca della somma di euro 1.075,00 e rinviando al Tribunale di Rimini per nuovo esame sul punto. Nel resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina del rito abbreviato per accordo delle parti (patteggiamento); delimita l'ambito e le conseguenze della sentenza di patteggiamento.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Regola la possibilita di pronunciare il proscioglimento in fatto quando sussistano determinate condizioni; tuttavia, in sede di cassazione rispetto a sentenza di patteggiamento, la mancata o insufficiente motivazione su tale profilo non è impugnabile secondo la Corte.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento davanti alla Cassazione; la Corte ha ritenuto che il motivo relativo all'art. 129 non rientri tra quelli consentiti.
art. 606 cod. proc. pen.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione in generale per vizio di motivazione; applicabile alle parti di sentenza di patteggiamento non rientranti nelle esclusioni di cui all'art. 448 quando si discute di illegittimità della misura di sicurezza o ablativa.
art. 240 cod. pen.
Consente la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono prodotto o profitto; la Corte richiama l'esigenza di provare il nesso di strumentalità o derivazione tra la somma e l'illecito.
art. 240-bis cod. pen.
Previsione della cosiddetta confisca allargata; il giudice deve indicare se tale strumento viene utilizzato come titolo giuridico della misura ablativa.
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Normativa in materia di stupefacenti; contiene anche disposizioni che consentono forme di confisca obbligatoria e, nella parte finale del comma 7-bis, la confisca per equivalente nelle ipotesi previste.
art. 85-bis D.P.R. 309/1990
Richiamato in relazione alla confisca allargata per i reati di cui all'art. 73; la Corte segnala la necessita che il giudice indichi quale regime di confisca applica.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto modifiche all'art. 448 c.p.p. (comma 2-bis) limitando i motivi impugnabili delle sentenze di patteggiamento; la Corte la applica per escludere alcune censure in Cassazione.
art. 111, comma 7 Cost.
Richiamato per giustificare la rilevanza dell'illegittimità della misura di sicurezza o ablativa come violazione di legge risolvibile in Cassazione anche contro sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento limita strettamente i motivi impugnabili in Cassazione: non è ammessa la censura relativa alla mancata o insufficiente valutazione dell'eventuale proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i casi espressamente ammessi dall'art. 448 c.p.p.
- La confisca disposta nel contesto di patteggiamento, se non prevista e concordata tra le parti, può essere impugnata in Cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale: la Corte valuta la legittimità dell'ablazione come questione di legge rilevante.
- Per disporre la confisca occorre motivare specificamente il nesso fra la cosa (o la somma) e il reato: la ricorrenza di uno stato di strumentalità oppure la derivazione (prodotto, profitto, prezzo) deve risultare dagli atti o dalla motivazione.
- Il giudice deve indicare chiaramente il titolo giuridico della confisca adottata (art. 240 c.p., confisca allargata ex art. 240-bis o confisca per equivalente prevista dal D.P.R. 309/1990), così da consentire un controllo di legittimità in sede cautelare e di cassazione.
- Nel caso di denaro ricollegato a detenzione ai fini di spaccio la confisca è in linea di principio ammissibile, ma richiede una motivazione puntuale che colleghi l'importo al reato contestato.
- Difesa pratica: al patteggiamento, se si intende evitare una confisca, chiedere esplicita esclusione dall'accordo o lasciare traccia documentale che escluda il nesso di pertinenzialita; in caso di confisca non motivata, impugnare in Cassazione sul vizio di motivazione.
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