Cassazione Penale, Sentenza n. 7896/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa ("'ndrangheta") e reati connessi. Il ricorrente deduce vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la partecipazione sarebbe stata limitata temporalmente (marzo, maggio, agosto, novembre 2019) e che il suo rifiuto, nel novembre 2019, di aiutare un presunto capo del sodalizio dimostrerebbe la perdita di pericolosità; in sostanza contesta la mancanza di indicazione concreta degli elementi a fondamento della persistente pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione puntuale, ricostruendo i fatti e spiegando la sussistenza della presunzione relativa di pericolosità ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., nonché l'attuale rischio di recidiva sia per la gravità dei fatti sia per la personalità del ricorrente, senza elementi concreti che dimostrassero un definitivo allontanamento dall'ambiente criminale o un cambiamento di vita. La Corte ha richiamato il principio per cui essa non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto e delle fonti di prova, potendo intervenire solo in caso di violazione di norme o di mancanza/manifesta illogicità della motivazione, lacune che qui non sono state riscontrate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Usata per qualificare la partecipazione all'associazione mafiosa ('ndrangheta') e per l'aggravamento dei reati contestati; costituisce il quadro tipico del reato associativo di stampo mafioso.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato in relazione ai fatti di detenzione e spaccio di stupefacenti; le condotte contestate rientrano nelle fattispecie previste da questa norma.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama la presunzione relativa di pericolosità sociale: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi concreti per superare tale presunzione e che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la permanenza del pericolo.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato l'esistenza di gravi indizi.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma relativa alle esigenze cautelari; la Corte ha confermato che la valutazione circa l'adeguatezza delle misure e le esigenze cautelari è rimessa al giudice di merito, salvo vizio di legge o manifesta illogicità.
art. 94 cod. proc. pen.
Richiamato proceduralmente per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; riguarda le comunicazioni e formalità conseguenti al provvedimento della Corte.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti o per preferire una diversa lettura probatoria rispetto al giudice di merito: le critiche che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi di fatto sono, in genere, inammissibili.
- Per superare la presunzione relativa di pericolosità sociale (art. 275, comma 3, c.p.p.) è necessario fornire elementi concreti e attuali che dimostrino un effettivo e definitivo allontanamento dall'ambiente criminale o un cambiamento significativo dello stile di vita; mere deduzioni o il richiamo al decorso del tempo, senza riscontri concreti, sono insufficienti.
- Nel giudizio sulle esigenze cautelari il peso della gravità dei fatti e della personalità dell'indagato può giustificare la custodia cautelare se emergono concreti rischi di recidiva o di reiterazione del reato.
- Chi impugna ordinanze cautelari innanzi alla Cassazione dovrebbe conformare i motivi a censure di diritto (violazione di norme, mancanza o manifesta illogicità della motivazione) e non limitarsi a riproporre la stessa difesa di merito; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare condanne per spese e ammende.
- Nei casi di associazione mafiosa, la valutazione del rischio di persistenza nel contesto criminale è particolarmente rigorosa: elementi tali da dimostrare il distanziamento devono essere concreti e non meramente assertivi.
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