Cassazione Penale, Ordinanza n. 10213/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento del 14 marzo 2025, che aveva confermato la loro responsabilità per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Con un unico motivo, la difesa ha dedotto erronea applicazione dell'art. 341-bis c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che non fosse provata la presenza di più persone estranee all'azione e, quindi, che mancasse la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della possibilità che l'offesa fosse percepita da terzi. La Cassazione ha ritenuto che il motivo mirasse in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, non consentita nel giudizio di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel delitto di oltraggio, l'offesa deve avvenire alla presenza di almeno due persone, ma non si computano tra esse i soggetti che, pur non direttamente offesi, assistano ai fatti nello svolgimento delle loro funzioni. Nel caso concreto, dagli atti richiamati risultava che gli amici degli imputati avevano solo manifestato dissenso verso le forze di polizia, senza concorrere nelle offese, e avevano dunque percepito le espressioni oltraggiose quali terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese in favore delle parti civili, ritenendo che queste ultime non avessero svolto un'attività effettiva, neppure mediante memoria scritta, diretta a contrastare la pretesa avversa e a fornire un utile contributo alla decisione.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Nel delitto di oltraggio, l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone; non possono essere computati come presenti i soggetti che assistano all'azione nello svolgimento delle loro funzioni.
art. 341-bis cod. pen.
La censura sulla presenza di terzi e sulla percepibilità dell'offesa non può tradursi in una rivalutazione del fatto in sede di legittimità.
Massime di principio
- Nel delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, il requisito della presenza di almeno due persone è integrato quando l'offesa sia percepibile da soggetti terzi effettivamente presenti, mentre non rilevano ai fini del computo coloro che assistano ai fatti in ragione delle proprie funzioni.
- In sede di cassazione non è consentito prospettare una ricostruzione alternativa del fatto sotto la veste del vizio motivazionale, quando la doglianza richieda una nuova valutazione del compendio probatorio.
- La mera presenza di soggetti che manifestino dissenso rispetto all'operato della polizia non esclude la configurabilità dell'oltraggio se tali soggetti non abbiano partecipato alle offese e abbiano comunque assistito alle espressioni oltraggiose come terzi.
- La parte civile non ha diritto alla liquidazione delle spese processuali se non ha svolto un'effettiva attività difensiva, anche solo tramite memoria, idonea a contrastare la pretesa avversaria e a fornire un utile contributo alla decisione.
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