Cassazione Penale, Sentenza n. 19298/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), deducendo violazione degli artt. 110 e 612-bis c.p. e vizio di motivazione. Sostengono che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, avrebbe replicato motivazioni già censurate dalla Corte di legittimità, senza valutare correttamente l'elemento soggettivo del concorso (assenza di condivisione del proposito criminoso da parte di uno o entrambi) e senza verificare che i comportamenti non avrebbero prodotto l'accumulazione di disagio psicologico tipica dello stalking. Rilevano inoltre che alcune condotte sarebbero state occasionali e difensive (es.: reazione in difesa della madre), dunque insufficienti a integrare la condotta persecutoria.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza, genericità e aspecificità: ritiene che la sentenza di rinvio abbia dato una motivazione completa, logica e conforme ai richiami della pronuncia rescindente, avendo analizzato la vicenda fattuale (numerose querele e fatti documentati: post sui social, chiamate e messaggi con contenuto minaccioso e offensivo, aggressioni fisiche e danneggiamenti) e ritenuto integrati gli elementi del reato di atti persecutori. La Corte ha ritenuto sussistente anche l'elemento soggettivo (dolo generico) in relazione alla consapevolezza della idoneità delle condotte a provocare ansia e timore nelle vittime. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 7.000 oltre accessori di legge; ordine di oscuramento dei dati personali per la pubblicazione del provvedimento. Data decisione: 10/03/2026.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Applicato per valutare il concorso di più persone nel reato; la Corte ha ritenuto che ciascun imputato avesse un contributo alle condotte persecutorie anche se i moventi potevano essere diversi
art. 612-bis cod. pen.
Richiamato come norma incriminatrice degli atti persecutori: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi tipici (condotte reiterate e idonee a cagionare ansia o timore per l'incolumità) e ha interpretato il requisito soggettivo come dolo generico, ossia la volontà di porre in essere condotte sapendo la loro idoneità a produrre gli effetti tipici
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, qualora non emergano elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 52 D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.
Richiamato come principio per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, in relazione alla tutela dei dati personali
Massime di principio
- Per ritenere il concorso in atti persecutori non è necessario che tutti gli autori abbiano lo stesso movente: è sufficiente che ciascuno contribuisca con condotte ripetute e idonee a produrre ansia o timore nelle vittime
- L'elemento soggettivo del reato di stalking è valutato come dolo generico: occorre la volontà di porre in essere condotte consapevoli della loro idoneità a produrre gli effetti previsti dalla norma
- Contestazioni generiche e non specifiche della motivazione di merito, che non smentiscano puntualmente i fatti o le valutazioni probatorie del giudice, sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione
- Anche singoli episodi occasionali possono concorrere a integrare il disegno persecutorio quando inseriti in un quadro complessivo caratterizzato da continuità, ripetitività e gravità delle condotte
- In caso di ricorso inammissibile per colpa o manifesta infondatezza è possibile l'imposizione di sanzioni pecuniarie (es. contributo alla Cassa delle ammende) e la condanna al pagamento delle spese processuali e delle spese delle parti civili
- Per impugnare con successo decisioni su concorso di persone in reati come lo stalking è necessario contestare specificamente le risultanze probatorie (messaggi, chiamate, denunce, testimonianze) e dimostrare l'assenza di consapevolezza circa l'idoneità delle condotte a causare timore
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