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Ordinanza

Ordinanza n. 388/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensiva: a) del provvedimento “Finale di Diniego” prot. n. 0003732/2026 del 9.5.2026 con cui il Comune di Sant’Arsenio – Ufficio SUAP ha rigettato l’istanza presentata dalla società Funeral Group s.r.l. per l’apertura di una sala del commiato in via San Rocco snc; nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, cognito e non cognito e, in particolare: b) della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prot. n. 0002936/2026 del 9.4.2026; c) del parere negativo della Polizia Municipale del Comune di Sant’Arsenio Prot. n. 0002576 del 25.3.2026; d) del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Sant’Arsenio approvato con delibera di C.C. n. 2/2024 nella parte in cui risulta lesivo per la ricorrente; e) delle N.T.A., P.R.G. e del Regolamento Edilizio del Comune di Sant’Arsenio, ove lesivi della ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente a ottenere il rilascio del titolo abilitativo richiesto; e per la conseguente condanna dell’amministrazione resistente al rilascio del provvedimento favorevole e al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla società ricorrente a causa dell’illegittimo esercizio della funzione amministrativa e del ritardo procedimentale;

Giustizia amministrativa202601097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di diniego dell'apertura di una sala del commiato, unitamente agli atti presupposti, tra cui la comunicazione dei motivi ostativi, il parere negativo della Polizia Municipale e le disposizioni comunali di polizia mortuaria, urbanistiche ed edilizie ritenute lesive

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento finale con cui l'Ufficio SUAP del Comune ha rigettato l'istanza per l'apertura di una sala del commiato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, la comunicazione dei motivi ostativi, il parere negativo della Polizia Municipale e le disposizioni del regolamento comunale di polizia mortuaria, delle norme tecniche di attuazione, del piano regolatore generale e del regolamento edilizio. La ricorrente ha chiesto anche l'accertamento del diritto al rilascio del titolo abilitativo, la condanna dell'amministrazione al rilascio del provvedimento favorevole e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'illegittimo esercizio della funzione amministrativa e dal ritardo procedimentale. Nel giudizio si è costituito il Comune; è inoltre intervenuta una parte controinteressata. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti, demandando l'esame dei motivi e delle difese alla fase di merito.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la controversia né ha accolto o respinto definitivamente le domande. Ha ritenuto che i motivi di ricorso e le difese del Comune e della controinteressata richiedessero un approfondimento incompatibile con una definizione cautelare immediata. Ha tuttavia ritenuto adeguatamente tutelabili le esigenze della ricorrente mediante la sollecita trattazione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica per il 20 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza

    La disposizione disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il comma 10 consente, quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio, di fissare l'udienza di merito senza adottare una misura cautelare provvisoria.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze della parte ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del merito della controversia

    Il Collegio ha ritenuto preferibile assicurare la tutela cautelare attraverso la rapida fissazione dell'udienza pubblica di merito, senza pronunciarsi sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di sospensione.

Massime di principio

  • Quando l'esame dei motivi di ricorso e delle difese delle parti richiede un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, il giudice amministrativo può evitare di pronunciarsi immediatamente sulla sospensione e tutelare la parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non implica una valutazione definitiva sulla fondatezza o infondatezza del ricorso e non determina, di per sé, l'accoglimento o il rigetto delle domande sostanziali.
  • In presenza di una definizione cautelare mediante sollecita trattazione del merito, le spese della fase cautelare possono essere compensate quando il giudice ravvisi idonee ragioni giustificative.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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