Sentenza del 19/12/2018 n. 1641 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
SUCCESSIONI - Accertamento imposte - Ritardata dichiarazione - Sanzioni - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A seguito del decesso del 7 ottobre 2008, gli eredi presentarono una prima dichiarazione di successione il 26 settembre 2013, indicando soltanto un cespite mobiliare di valore pari a 1 euro, e una dichiarazione integrativa il 9 maggio 2014, nella quale indicarono beni immobili per 409.799 euro. L’Ufficio liquidò le imposte e applicò le sanzioni ritenendo tardiva la dichiarazione, presentata oltre il termine di sei mesi. I contribuenti contestarono l’applicazione delle sanzioni, sostenendo che la normativa vigente sanzionasse soltanto l’omissione della dichiarazione e non la sua tardiva presentazione, salvo che l’accertamento dell’Ufficio fosse intervenuto prima della dichiarazione. Contestavano inoltre il calcolo e la motivazione dell’imposta.
La decisione
La Commissione ha accolto solo parzialmente l’appello dell’Ufficio. Ha confermato la debenza dell’imposta di successione e degli eventuali interessi, ritenendo generiche le contestazioni sul calcolo e adeguata la motivazione dell’avviso, basato sul valore dichiarato dai contribuenti e su un calcolo automatico. Ha invece annullato integralmente le sanzioni, poiché la presentazione tardiva della dichiarazione non è sanzionabile come omissione quando sia intervenuta prima dell’accertamento d’ufficio. È stata inoltre riconosciuta la possibilità di correggere gli errori della dichiarazione di successione. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31
La denuncia di successione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione.
Il termine di sei mesi riguarda la presentazione della dichiarazione, ma la sua violazione non comporta automaticamente una sanzione per tardività secondo la disciplina successiva al 1° aprile 1998.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 33, comma 1
L’omissione si configura quando, scaduto il termine, l’accertamento d’ufficio precede la presentazione della dichiarazione del contribuente.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 37
Disciplina i termini per il pagamento dell’imposta; il mancato o tardivo pagamento costituisce una fattispecie distinta dalla tardiva presentazione della dichiarazione.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 50, come sostituito dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 2, comma 1, lettera d
A decorrere dal 1° aprile 1998 sanziona l’omissione della dichiarazione, senza prevedere una specifica sanzione per la mera tardività, salvo che questa si trasformi in omissione perché l’accertamento precede la dichiarazione.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3
Applica il principio di irretroattività favorevole: nessuno può essere sanzionato per un fatto che, in base a una legge successiva, non costituisce più violazione punibile.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 52, come richiamato nella sentenza
Si riferisce al pagamento dell’imposta oltre i termini previsti e non alla mera tardiva presentazione della dichiarazione.
Massime di principio
- La dichiarazione di successione presentata oltre il termine di sei mesi non è automaticamente sanzionabile come omessa se viene presentata prima che l’Ufficio notifichi un accertamento d’ufficio.
- La tardività può assumere rilievo sanzionatorio quando l’Amministrazione accerta l’omissione prima che il contribuente presenti la dichiarazione.
- Gli errori contenuti nella dichiarazione di successione sono generalmente emendabili, anche dopo la scadenza del termine di presentazione, perché la dichiarazione non ha valore confessorio né costituisce da sola la fonte dell’obbligazione tributaria.
- L’assenza di sanzioni per la tardiva dichiarazione non elimina l’obbligo di pagare l’imposta e gli eventuali interessi dovuti.
- Per contestare il calcolo dell’imposta non è sufficiente una doglianza generica: il contribuente deve indicare concretamente l’errore dell’Ufficio e fornire, se possibile, un calcolo alternativo.
- La possibilità di correggere la dichiarazione non esclude l’effetto degli atti già notificati: dopo un avviso, la correzione può incidere soprattutto sull’onere della prova e sulla controversia giudiziale.
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