Ordinanza n. 2061/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. 1362 del 14.01.2025 inviato a mezzo mail ordinaria dal Ministero dell'Istruzione e del Merito-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con cui si rigetta l’Istanza, acquisita al protocollo acquisita al protocollo n. 18862 in data 10/05/2024, di riconoscimento del titolo di formazione Corso in attenzione alle specifiche esigenze di sostegno, conseguito in Spagna il 31/03/2024 presso l’Universidad San Jorge de Zaragoza; - ove occorra e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto, protocollo sconosciuto, inviato con mail ordinaria del 10/10/2024 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato e/o conseguente, anche infraprocedimentale, comunque connesso; e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 c.p.a., onde ordinare all’amministrazione un esame comparativo effettivo del predetto titolo conseguito in Spagna con il Tirocinio Formativo Attivo di specializzazione sul sostegno italiano, e, in caso di inerzia, per la nomina di Commissario ad acta nonché al risarcimento del danno per perdita di chance nella stipula di contratti per l’insegnamento quale docente di sostegno con il Ministero dell’Istruzione e del Merito dalle Graduatorie Provinciali Scolastiche o di Istituto di I Fascia sostegno (ADSS);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna, connesso preavviso di rigetto e atti procedimentali presupposti o conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente aspirante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo di formazione denominato "Corso in attenzione alle specifiche esigenze di sostegno", conseguito presso un'università spagnola. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione del diniego e, nel merito, l'annullamento dell'atto, il risarcimento in forma specifica mediante un effettivo esame comparativo del titolo estero con il percorso italiano di specializzazione sul sostegno, nonché il risarcimento del danno da perdita di chance derivante dalla mancata possibilità di stipulare contratti di insegnamento mediante l'inserimento nelle graduatorie provinciali o di istituto di prima fascia per il sostegno. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, ma dà atto della controversia sul riconoscimento del titolo estero e dell'esistenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali in materia.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente alla conferma del decreto presidenziale già adottato, che aveva sospeso il provvedimento di diniego. La sospensione è stata disposta ai soli fini dell'inserimento con riserva del ricorrente nelle graduatorie provinciali di istituto relative al biennio scolastico 2026/2027-2027/2028. La misura è stata giustificata dall'imminente scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato al 16 marzo 2026, e dalla necessità di confermare il decreto fino alla camera di consiglio. Il TAR non ha deciso il merito della domanda di annullamento né le pretese risarcitorie, fissando l'udienza pubblica di merito al 17 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR lo ha applicato per accogliere la domanda cautelare e confermare la sospensione del diniego.
art. 30 c.p.a.
Richiamato dal ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica; l'ordinanza non decide tale domanda.
Massime di principio
- In presenza di un provvedimento di diniego del riconoscimento di un titolo estero rilevante per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche, la tutela cautelare può essere concessa, anche ai soli fini dell'inserimento con riserva, quando l'imminente scadenza del termine per la presentazione delle domande rischia di rendere inutilmente esperibile la tutela giurisdizionale.
- La sospensione cautelare di un diniego può essere limitata agli effetti necessari a consentire l'inserimento con riserva nelle graduatorie, senza anticipare la decisione definitiva sul riconoscimento del titolo e sulle pretese risarcitorie.
- Quando la misura cautelare è adottata in un contesto caratterizzato da divergenti orientamenti giurisprudenziali, il giudice può confermare la sospensione già disposta in sede monocratica e compensare le spese della fase cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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