Sentenza n. 6056/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del Decreto recante prot. nr. M_D -OMISSIS-CSE2023 -OMISSIS-emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 5° Divisione – 3° Sezione, datato 06.02.2023 (notificato all'odierno ricorrente in data 13.04.2023 come da Relata di Notifica indirizzata alla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II reparto – 5^ Divisione) con cui l'infermità “Esiti Disfunzionali di Emicolectomia Dx per Adenocarcinoma del Colon Dx Sottoposto a Trattamento Chemioterapico, in Follow-Up Clinico Strumentale” sofferta dal medesimo ricorrente è stata riconosciuta SI dipendente da Causa di Servizio, nella parte in cui, tuttavia, sulla base del Verbale Modello BL/B – N° -OMISSIS-emesso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale – Roma – Ufficio: 2^ C.M.O., datato 30.06.2021, la stessa è stata riconosciuta come ascritta alla Categoria 8^ - Tabella “A” ed all'art. 2 disposto:“[…] conferito […] l'equo indennizzo di Categoria 7^ […] da corrispondersi in una sola volta per le seguenti infermità in cumulo con l'infermità di cui al D.M. n. 556 del 27.02.2019 […]”; - del Verbale Modello BL/B – N° -OMISSIS-emesso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale – Roma – Ufficio: 2^ C.M.O., datato 30.06.2021, con cui è stata attribuita una Categoria 8^ - Tabella “A” in relazione all'infermità “Esiti Disfunzionali di Emicolectomia Dx per Adenocarcinoma del Colon Dx Sottoposto a Trattamento Chemioterapico, in Follow-Up Clinico Strumentale” sofferta dallo stesso ricorrente; - nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo, nella parte relativa all’ascrizione dell’infermità alla VIII categoria della Tabella A, nonché il presupposto verbale della Commissione medica ospedaliera
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’ascrizione della patologia alla VIII categoria della Tabella A, pur non contestando il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ha dedotto violazione e falsa applicazione delle disposizioni sulle Tabelle A e B richiamate dal d.P.R. n. 915/1978, dal d.P.R. n. 843/1981 e dall’art. 2, comma 4, d.P.R. n. 461/2001, nonché carenza di istruttoria, difetto di motivazione, incongruità e illogicità della valutazione medico-legale. In particolare, ha sostenuto che, trattandosi di infermità non espressamente classificata nelle tabelle, avrebbe dovuto applicarsi il criterio di equivalenza, con possibile ascrizione alla I categoria per assimilazione ai tumori maligni a rapida evoluzione, ovvero alla categoria corrispondente alla percentuale del 70% prevista dalla tabella ministeriale sulle invalidità civili, oppure alla categoria riferita alla nefrectomia, quale altra ipotesi tabellare di asportazione di organo interno. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto e il verbale impugnati, limitatamente alla classificazione tabellare dell’infermità, ordinando all’Amministrazione di procedere al riesame della posizione mediante nuova valutazione medico-legale. Il Collegio ha precisato che la CMO è competente a formulare il giudizio diagnostico e ad ascrivere i postumi invalidanti alla categoria tabellare, mentre il Comitato di verifica per le cause di servizio accerta il nesso causale con l’attività lavorativa. La valutazione della CMO costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e non può essere sostituita dal giudice, ma è sindacabile per assenza o insufficienza della motivazione, travisamento, manifesta illogicità, omessa considerazione di circostanze rilevanti, violazione delle regole procedurali o erroneità dei criteri tecnici. Le patologie indicate nelle tabelle hanno carattere esemplificativo e, per le infermità non espressamente contemplate, deve essere verificata l’eventuale equivalenza con quelle tabellari, in relazione alla natura e alla gravità degli esiti invalidanti. Nel caso concreto, dagli atti non emergeva alcuna motivazione sulle ragioni dell’inquadramento nella categoria A8 né lo svolgimento di una concreta valutazione di equivalenza; neppure la relazione difensiva dell’Amministrazione aveva chiarito gli elementi posti a fondamento dell’assimilazione. Sono state quindi ravvisate carenza istruttoria e difetto di motivazione. Le spese, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, sono state poste a carico del Ministero della Difesa.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 915/1978
Prevede il criterio di equivalenza per le infermità non esplicitamente elencate nelle Tabelle A e B, consentendone la riconduzione a una categoria tabellare quando siano equiparabili, per natura e gravità degli esiti invalidanti, alle infermità espressamente previste.
art. 2, comma 4, d.P.R. n. 461/2001
Richiama il criterio di equivalenza ai fini dell’ascrizione tabellare delle infermità non espressamente contemplate.
d.P.R. n. 843/1981, Tabella A
Costituisce la tabella di riferimento per l’ascrizione delle menomazioni alle categorie, ma le patologie elencate hanno carattere indicativo e non esaustivo.
d.P.R. n. 915/1978, Tabella A
È richiamata quale fonte delle categorie tabellari e del riferimento ai tumori maligni a rapida evoluzione.
d.M. Sanità 5 febbraio 1992, tabella indicativa delle percentuali d’invalidità
La decisione dà atto della deduzione del ricorrente relativa alla percentuale del 70% per le neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale, senza tuttavia accoglierla direttamente; il vizio riconosciuto riguarda l’assenza di motivazione e istruttoria sull’ascrizione tabellare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Le valutazioni della Commissione medica ospedaliera sull’ascrizione dei postumi invalidanti a una categoria tabellare costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica: il giudice amministrativo non può sostituirvi la propria valutazione, ma deve verificare motivazione, correttezza del procedimento, attendibilità metodologica, assenza di travisamento e manifesta illogicità.
- Le patologie elencate nelle categorie delle Tabelle A e B hanno funzione indicativa ed esemplificativa, non esaustiva; l’assenza di una perfetta corrispondenza testuale tra la patologia accertata e una voce tabellare non esclude l’ascrizione, ma impone di verificare il criterio di equivalenza.
- Per un’infermità non espressamente prevista nelle tabelle, l’Amministrazione deve esplicitare la valutazione di equiparabilità a una patologia tabellare, considerando la natura e la gravità degli esiti invalidanti; l’omessa indicazione degli elementi medico-legali posti a fondamento dell’equivalenza integra difetto di istruttoria e di motivazione.
- L’annullamento dell’ascrizione tabellare per carenza di motivazione e istruttoria non comporta automaticamente l’attribuzione giudiziale di una diversa categoria, quando la relativa valutazione rientri nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, ma impone il riesame medico-legale nel rispetto dei criteri indicati dal giudice.
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