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Sentenza

Sentenza n. 4797/2026 - Napoli, Sezione 3

quanto al ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, “a) della determinazione dirigenziale n. 1177 del 10/09/2024, successivamente conosciuta, con cui i Responsabili del Settore V e del Settore VII del Comune di Ottaviano: a.1) hanno approvato il progetto esecutivo redatto dal Prof. Ing. Luigi di Sarno in esecuzione dell’incarico conferito con la determinazione dirigenziale n. 606 del 15/04/2024 “assunto al protocollo generale in data 28.08.2024 con il n. 29207, finalizzato ai “lavori di messa in sicurezza a seguito di dissesto statico verificatosi all’immobile sito in via Salita Piazza, 52””, composto dai seguenti elaborati anch’essi “assunti al protocollo generale in data 28.08.2024 con il n. 29207”: 1) Relazione Tecnica Generale Strutture; 2) Relazione Materiali; 3) Relazione Geotecnica e Fondazioni; 4) Relazione Verifica Struttura; 5) Giudizio Motivato di Accettabilità; 6) Relazione Geologica; 7) Computo Metrico; 8) S01_Struttura-FoglioA1; a.2) hanno approvato il quadro economico del suddetto progetto esecutivo “per una spesa complessiva pari ad € 122.000,00”; a.3) hanno stabilito che “l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza in oggetto, avviene in forma coattiva e pertanto si procederà in danno, ovvero con rivalsa delle spese totali nei confronti dei proprietari dell’immobile, inadempimenti”; b) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, ancorché ignoto, se e in quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti, con particolare riferimento, per quanto occorra: b.1) al progetto esecutivo redatto dal Prof. Ing. Luigi di Sarno in esecuzione dell’incarico conferito con la determinazione dirigenziale n. 606 del 15/04/2024 “assunto al protocollo generale in data 28.08.2024 con il n. 29207, finalizzato ai “lavori di messa in sicurezza a seguito di dissesto statico verificatosi all’immobile sito in via Salita Piazza, 52”” e agli elaborati che lo compongono, anch’essi “assunti al protocollo generale in data 28.08.2024 con il n. 29207”; b.2) alla determinazione dirigenziale n. 1356 del 15/10/2024, successivamente conosciuta, con cui il Responsabile del Settore V del Comune di Ottaviano ha affidato ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 la esecuzione dei lavori di cui al progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 1177/2024 alla Ditta Prisco di Palma Antonio con sede in Ottaviano (NA) alla Via Vecchia Sarno n. 20 per l’importo di euro 59.086,10, di cui euro 1.710,92 per oneri di sicurezza ed euro 5.371,46 per I.V.A. al 10%; b.3) alla determinazione dirigenziale n. 606 del 15/04/2024, successivamente conosciuta, con cui il Responsabile del Settore V del Comune di Ottaviano ha affidato ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 al Prof. Ing. Luigi Di Sarno “la progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, direzione dei lavori e contabilità dei lavori di messa in sicurezza a seguito di dissesto statico verificatosi all’immobile sito in Via Salita Piazza n. 52 del Comune di Ottaviano” per l’importo complessivo di euro 39.967,20 incluso I.V.A. e Cassa Previdenziale.”. quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 1° aprile 2025: per l’annullamento “a) dell’atto prot. n. 2292/2025 del 22/01/2025 notificato in data 29/01/2025 con cui i Responsabili del V Settore e del VII Settore del Comune di Ottaviano hanno diffidato le ricorrenti a “provvedere senza ulteriore indugio, e comunque entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica del presente atto all’IMMEDIATA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO dalla loro proprietà, ottemperando al predetto provvedimento n°94/08”, avvertendo che “in caso di mancata osservanza della presente di provvederà d’Ufficio” alla esecuzione del progetto di messa in sicurezza redatto dal Prof. Ing. Luigi Di Sarno approvato con determinazione dirigenziale n. 1177 del 10/09/2024, “senza ulteriore avviso, con anticipazione delle spese per l’esecuzione in danno e con diffida che, in difetto dell’integrale e puntuale rimborso, si procederà agli atti esecutivi ai sensi della legislazione vincente”; b) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti, ancorché di contenuto ignoto e mai comunicato alle ricorrenti medesime.” quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 1° agosto 2025: per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, “a) della nota prot. n. 21309/2025 del 17/06/2025 trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data con cui il Responsabile del VII Settore del Comune di Ottaviano: a.1) ha rigettato la richiesta delle ricorrenti di consentire un nuovo sopralluogo congiunto presso il fabbricato condominiale sito in Ottaviano (NA) alla Via Salita Piazza nn. 52-54 – di cui il Comune di Ottaviano detiene le chiavi dal mese di maggio dell’anno 2013 – per effettuare i rilievi necessari ai fini della redazione del progetto di ristrutturazione del fabbricato condominiale medesimo prescritto con la ordinanza sindacale n. 94/2008, assumendo che “non è dovuto alcun tipo di sopralluogo congiunto per effettuare le (predette) operazioni di rilievo”; a.2) ha diffidato le ricorrenti “all’ottemperanza dell’ordinanza di demolizione n.4/2025 anche in considerazione dello studio di fattibilità per il ripristino statico-conservativo dell’immobile presentato ed approvato con det.1177 del 10.09.24”, ritenendo erroneamente che le stesse siano destinatarie della predetta ordinanza di demolizione; a.3) ha minacciato le ricorrenti che “in caso di mancata esecuzione delle opere approvate l’Ente procederà in danno alla committenza”; b) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti, ancorché di contenuto ignoto e mai comunicato alle ricorrenti medesime.”

Giustizia amministrativa202406013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Approvazione del progetto esecutivo di messa in sicurezza del fabbricato, affidamenti connessi, diffida all’esecuzione in danno e nota di diniego del sopralluogo congiunto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 1177/2024, con cui il Comune aveva approvato un progetto esecutivo per la sostituzione della struttura metallica di sostegno di un fabbricato dissestato, disposto l’esecuzione coattiva in danno dei proprietari e approvato il relativo quadro economico; gli affidamenti dell’incarico di progettazione e dei lavori; la successiva diffida ad adempiere; nonché la nota con cui era stato negato un nuovo sopralluogo congiunto e le ricorrenti erano state erroneamente diffidate all’ottemperanza di un’ordinanza di demolizione riguardante altri proprietari. Le censure principali riguardavano: violazione dell’art. 21-ter l. 241/1990 per mancata previa diffida; difformità del progetto rispetto all’ordinanza n. 94/2008, che imponeva lavori di ristrutturazione e/o restauro finalizzati all’eliminazione del pericolo statico; inesistenza dell’inadempimento, in quanto le opere progettate non erano quelle ordinate e una struttura di sostegno era già presente; inadeguatezza e provvisorietà dell’intervento; difetto di istruttoria e motivazione; mancata considerazione dell’abuso edilizio presente nella sopraelevazione; mancata acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni relative ai vincoli paesaggistici, culturali e ambientali; illegittimità degli affidamenti diretti per omessa motivazione ai sensi degli artt. 17 e 50 d.lgs. 36/2023; illegittimità derivata degli atti successivi. Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, le ricorrenti hanno dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, la contraddittorietà rispetto al precedente sopralluogo, la violazione dell’ordinanza cautelare, l’erronea individuazione delle destinatarie dell’ordinanza di demolizione n. 4/2025 e l’incompatibilità tra la demolizione della sopraelevazione abusiva e il progetto di messa in sicurezza che ne avrebbe presupposto il mantenimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti, annullando tutti i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto fondato, con efficacia assorbente, il motivo relativo alla violazione dell’art. 21-ter, comma 1, l. 241/1990: poiché il Comune aveva agito in via coattiva assumendo la mancata ottemperanza all’ordinanza n. 94/2008, avrebbe dovuto previamente intimare alle ricorrenti di adempiere. La determinazione n. 1177/2024 era inoltre illegittima perché il progetto non dava esecuzione all’ordinanza del 2008: quest’ultima imponeva un progetto di restauro statico-conservativo o ristrutturazione volto a eliminare il pericolo statico, mentre il progetto approvato prevedeva soltanto la sostituzione della struttura metallica di contrasto per consentire la riapertura della strada, senza eliminare definitivamente il dissesto. Gli atti di affidamento dei lavori e dell’incarico professionale, nonché gli ulteriori atti esecutivi, sono stati annullati per illegittimità derivata, in quanto adottati per dare esecuzione coattiva a un obbligo ritenuto non adempiuto sulla base di un progetto illegittimo. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato ritenuto caducato dall’annullamento degli atti presupposti, senza necessità di esaminare l’eccezione comunale di inammissibilità della diffida. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato ritenuto ammissibile, poiché la nota sul sopralluogo produceva una lesione attuale dell’interesse delle ricorrenti a predisporre autonomamente il progetto richiesto dall’ordinanza del 2008. Nel merito, la nota è stata annullata perché il rifiuto del sopralluogo era privo di motivazione e contraddiceva le precedenti determinazioni comunali, che avevano avviato il sopralluogo e ne avevano previsto la prosecuzione dopo la rimozione dei rifiuti. È stata inoltre ravvisata carenza di istruttoria per avere il Comune diffidato le ricorrenti all’ottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 4/2025, che era invece rivolta ad altri proprietari e committenti della sopraelevazione abusiva. Spese compensate, con contributo unificato definitivamente posto a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 21-ter l. 241/1990

    Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

    L’esecuzione coattiva di un obbligo amministrativo presuppone, quando l’obbligo non sia stato adempiuto, una previa diffida rivolta al soggetto obbligato; la sua omissione rende illegittimi gli atti successivi di esecuzione in danno.

  • art. 3 l. 241/1990

    La decisione di negare il sopralluogo doveva indicare le ragioni fattuali e giuridiche del rifiuto; una formula meramente assertiva non soddisfa l’obbligo di motivazione.

  • art. 17 d.lgs. 36/2023

    Le determinazioni relative agli affidamenti diretti devono essere adeguatamente motivate, secondo quanto dedotto dalle ricorrenti; il TAR ha tuttavia definito il giudizio sulla base di profili assorbenti senza esaminare nel merito tale censura.

  • art. 50 d.lgs. 36/2023

    La norma è stata richiamata quale base degli affidamenti diretti dell’incarico professionale e dei lavori; gli atti di affidamento sono stati travolti per illegittimità derivata dagli atti presupposti.

  • art. 55 c.p.a.

    In sede cautelare è stato ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile, con sospensione degli atti e riattivazione del procedimento nel rispetto del contraddittorio.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La disposizione è stata invocata dalle ricorrenti in relazione alla necessità dell’autorizzazione paesaggistica; il TAR non ha esaminato il motivo, ritenendo assorbenti le censure accolte.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La disciplina degli abusi edilizi è stata richiamata in relazione all’ordinanza di demolizione della sopraelevazione; il TAR ha rilevato che l’ordinanza era rivolta ad altri proprietari e committenti, non alle ricorrenti.

  • art. 114 c.p.a.

    È stato richiamato dalle ricorrenti per dedurre la violazione dell’ordinanza cautelare; il motivo non è stato esaminato autonomamente, essendo state accolte censure assorbenti.

Massime di principio

  • L’amministrazione può procedere all’esecuzione coattiva di un obbligo amministrativo soltanto nei casi previsti dalla legge e, ove l’interessato non abbia adempiuto, previa specifica diffida contenente l’intimazione ad adempiere; l’omissione della diffida vizia gli atti successivi di esecuzione in danno.
  • Quando l’amministrazione agisce in esecuzione d’ufficio di un precedente ordine, il progetto e le opere esecutive devono corrispondere all’oggetto e alla finalità dell’ordine originario; non è legittimo sostituire a un intervento definitivo di eliminazione del pericolo una misura meramente provvisoria diretta a perseguire una diversa finalità, quale la riapertura della viabilità.
  • Un atto amministrativo che nega un sopralluogo richiesto per predisporre il progetto necessario all’adempimento di un obbligo deve esplicitare le ragioni fattuali e giuridiche del diniego; il rifiuto immotivato, soprattutto se contraddice precedenti condotte dell’amministrazione, è illegittimo per difetto di motivazione e contraddittorietà.
  • L’amministrazione non può intimare l’ottemperanza a un ordine demolitorio a soggetti estranei, che non siano proprietari o committenti dell’abuso oggetto dell’ordinanza; l’erronea individuazione dei destinatari integra un vizio di istruttoria e di presupposto.
  • Gli atti adottati per l’esecuzione coattiva di un obbligo sono illegittimi in via derivata quando l’atto presupposto, dal quale discende l’obbligo o il progetto esecutivo, sia stato annullato per mancato rispetto dei presupposti dell’esecuzione coattiva e per difformità rispetto all’ordine originario.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaEfficacia ed esecuzione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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