Cassazione Penale, Sentenza n. 47241/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 09/04/2024 che aveva revocato il beneficio dell'indulto precedentemente riconosciuto a Mattiello. Il ricorrente contestava (1) che la revoca non poteva essere disposta perché il provvedimento di riconoscimento dell'indulto non era stato notificato al condannato, con conseguente preclusione del diritto di proporre opposizione; (2) che la revoca era intervenuta in epoca anteriore rispetto al momento in cui si sarebbero verificate le condizioni per l'esecuzione delle pene, determinando un cumulo di pene più gravoso e rendendo inutile o privo di utilità un'eventuale opposizione entro i termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la legge non richieda la preventiva notifica del provvedimento di riconoscimento dell'indulto per poter adottare la revoca quando si siano manifestate le condizioni previste dalla norma (qui, condanna intervenuta successivamente con pena detentiva non inferiore a due anni). L'omessa notifica, al più, avrebbe potuto consentire al condannato di proporre opposizione se avesse un interesse effettivo, ma il termine di impugnazione decorre dal momento della conoscenza effettiva del provvedimento e tale conoscenza è avvenuta con la notifica del provvedimento di cumulo del 2/02/2024. Inoltre non è dimostrato che il ricorrente avesse una posizione giuridica protetta riguardo al calendario concreto di esecuzione delle pene. Conseguentemente, la revoca era legittima e il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Richiamato come disciplina sui motivi di ricorso; utilizzato per inquadrare i profili di violazione di norme costituzionali e procedurali denunciati dal ricorrente
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
Richiamato in relazione al motivo che denunciava illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata
art. 606 cod. proc. pen., comma 3
Base normativa per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento per la condanna alle spese processuali
art. 27 Cost., terzo comma
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela dei diritti del condannato; la Corte non ha ritenuto che la mancata notifica avesse determinato una lesione di tale diritto idonea a impedire la revoca
art. 111 Cost., settimo comma
Richiamato dal ricorrente in tema di ragionevole durata e garanzie processuali; la Corte ha ritenuto che non fosse stata lesa una posizione soggettiva tutelata
art. 672 cod. proc. pen., comma 1
Richiamo normativo sulla notificazione dei provvedimenti esecutivi; la Corte osserva che l'omissione della notifica può dare rilievo solo con riferimento al diritto di opposizione, ma non impedisce la revoca quando ricorrano le condizioni di legge
art. 667 cod. proc. pen., comma 4
Richiamato in relazione alle modalità di esecuzione e notificazione dei provvedimenti; la Corte interpreta la norma nel senso che la mancata notificazione dell'applicazione dell'indulto non ostacola la revoca se sono intervenute cause ostative
legge 31 luglio 2006, n. 241
Norma di riferimento per l'applicazione del beneficio dell'indulto nell'iter storico del caso; utilizzata per contestualizzare il riconoscimento originario del beneficio
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in punto di possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione; giustifica la condanna alla Cassa delle ammende per la proposizione di un ricorso ritenuto infondato
Massime di principio
- L'omessa notifica del provvedimento di riconoscimento dell'indulto non impedisce di per sé la revoca del beneficio quando siano sopravvenute le condizioni legali per revocarlo
- L'eventuale diritto di proporre opposizione per mancata notifica sussiste solo se il soggetto ha un interesse effettivo; il termine utile per impugnare decorre dalla conoscenza effettiva del provvedimento
- La revoca dell'indulto è ammissibile se si accerta successivamente una condanna o circostanza che, per legge, esclude il beneficio (es. pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo)
- Per contestare la revoca occorre dimostrare una posizione soggettiva effettivamente lesae (ad es. che l'esecuzione anticipata delle pene abbia violato un diritto concreto); mere argomentazioni sulla gravosità del cumulo non sono sufficienti
- La proposizione di ricorsi infondati può comportare responsabilità a carico del ricorrente (spese e sanzioni), specie se la giurisprudenza di riferimento rende prevedibile l'esito negativo
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