Cassazione Penale, Sentenza n. 36471/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza n. 3105/23 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari che aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento del 18/01/2023 con cui il Magistrato di sorveglianza di Bari aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (procedimento di sorveglianza n. 2023/369 SIUS). Il ricorrente deduceva, con cinque motivi in sostanza congruenti, violazione di legge lamentando che l'ordinanza impugnata non aveva valutato la documentazione prodotta (in particolare l'istanza di ammissione del 10/01/2023) e non aveva preso in considerazione la richiesta di rinvio per consentire la produzione di ulteriori mezzi di prova atti a superare la presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché intempestivo e non conforme alle modalità previste per le impugnazioni. Il Collegio ha ritenuto applicabili, nel procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le regole procedurali del rito penale e ha richiamato l'obbligo di depositare il ricorso presso la cancelleria dell'ufficio che ha pronunciato il provvedimento (artt. 582 e 583 c.p.p.). L'ordinanza impugnata era stata notificata via PEC il 19/12/2023; il termine di 20 giorni per impugnare (d.P.R. 115/2002) è quindi spirato l'08/01/2024 e l'atto è pervenuto alla cancelleria della Corte di legittimità solo l'11/01/2024. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di giudizio del Ministero resistente liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (regolamento sul patrocinio a spese dello Stato)
La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato fissa termini e conseguenze per le impugnazioni; il termine di impugnazione decorre dalla notifica del provvedimento impugnato (venti giorni) e trova applicazione nella fattispecie.
art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Riferimento alla presunzione che il difensore intendeva contrastare mediante produzione di prove: il ricorso contestava che non fosse stata valutata la documentazione volta a superare tale presunzione, ma il giudice ha deciso l'inammissibilità del ricorso per motivi processuali senza entrare nel merito.
art. 582 cod. proc. pen.
Stabilisce che, salvo diversa disposizione di legge, l'impugnazione deve essere presentata presso la cancelleria dell'autorità che ha pronunciato il provvedimento impugnato; il Collegio ha applicato questa regola ai procedimenti per il patrocinio a spese dello Stato.
art. 583 cod. proc. pen.
Indica le modalità di presentazione dell'impugnazione nel rito penale; richiamata per confermare l'irrimediabilità di un deposito non effettuato presso la cancelleria competente.
art. 591 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione dell'inammissibilità per le impugnazioni che non rispettano i termini e le modalità di presentazione; il Collegio ha applicato tale sanzione al ricorso per cassazione presentato in forma e tempi non conformi.
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano, salvo diversa disposizione, le regole procedurali del rito penale: le impugnazioni vanno depositate presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento.
- Il termine di impugnazione decorre dalla data di notifica del provvedimento (anche se via PEC) e va calcolato con attenzione: il mancato deposito entro il termine prescrive il diritto di impugnare e determina l'inammissibilità.
- La semplice notifica alla parte avversa non sostituisce il deposito dell'impugnazione presso la cancelleria competente; è essenziale rispettare sia i termini sia le forme di presentazione previste dalla legge.
- Quando si contesta la mancata valutazione di documenti o si chiede rinvio per produrre ulteriori prove, tali istanze vanno formulate e documentate tempestivamente nel procedimento d'origine; se l'impugnazione non supera questioni procedurali (termine/modo), il merito non verrà esaminato.
- La declaratoria di inammissibilità comporta spesso conseguenze economiche (spese processuali, ammende, rifusione spese alla controparte), per cui risulta prudente curare scrupolosamente termini e modalità processuali prima di proporre impugnazioni.
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