Sentenza n. 748/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. AOOGRT_0482247_2023-10-23 di Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia ricevuta con PEC del 23.10.2023, - nonché di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto – tra cui anche ed in particolare, per quanto occorrer possa, la DGRT n. 1164 del 9.10.2023 ed il relativo allegato 1, pubblicati sul B.U. della Regione Toscana n. 42 del 18.10.2023, sia in toto che nella parte in cui indica che “per le attività appartenenti al punto 5.4 sono da ritenersi sostanziali le seguenti modifiche: […] richieste di deroghe o di nuova o diversa sottocategoria di discarica, ai sensi del D.lgs. 121 del 3 settembre 2020 e smi”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Scapigliato S.r.l. il 5/3/2024: - della nota prot. AOOGRT_0572268_2023-12-19 ricevuta con PEC del 19.12.2023, - nonché di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota regionale relativa alle modifiche ai valori limite di ammissibilità in discarica e agli atti connessi, inclusa la deliberazione regionale recante indicazioni sulle modifiche sostanziali delle attività di cui al punto 5.4
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una nota della Regione Toscana e, per quanto occorresse, la deliberazione regionale e il relativo allegato concernenti la qualificazione come sostanziali di determinate modifiche alle attività di discarica, tra cui le richieste di deroga o di nuova o diversa sottocategoria di discarica ai sensi del d.lgs. 121/2020. Con motivi aggiunti sono state impugnate ulteriori note regionali connesse alla medesima vicenda. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché la Regione ha successivamente adottato un decreto dirigenziale recante la determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi, approvando le modifiche ai valori limite di ammissibilità in discarica oggetto della controversia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato da motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La successiva determinazione regionale conclusiva positiva della conferenza di servizi, con approvazione delle modifiche ai valori limite di ammissibilità in discarica, ha eliminato l'interesse attuale della ricorrente alla decisione sulle impugnazioni. Le spese della presente fase sono state compensate, in ragione della richiesta della ricorrente e della mancata opposizione della Regione.
Norme richiamate
d.lgs. 121/2020
"per le attività appartenenti al punto 5.4 sono da ritenersi sostanziali le seguenti modifiche: […] richieste di deroghe o di nuova o diversa sottocategoria di discarica"
Il riferimento normativo è richiamato nella deliberazione regionale impugnata quale base della qualificazione di determinate modifiche alle attività di discarica come modifiche sostanziali; la sentenza non ne esamina il contenuto nel merito.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo che soddisfa l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse e rende improcedibile il ricorso, anche quando siano stati proposti motivi aggiunti contro atti connessi.
- Quando il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse e l'amministrazione non si oppone alla compensazione, il giudice può compensare le spese di lite.
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