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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39518/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno del 14-04-2022 che aveva confermato il decreto del G.I.P. del 21-03-2022 applicante gli arresti domiciliari a carico di Irpino, gravemente indiziato di partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata a sottrazione alle accise e tributi, falso in atto pubblico e accesso abusivo a sistema informatico. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 275, comma 1, c.p.p., lamentando che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la documentazione difensiva (cessazione del rapporto di lavoro al 1° aprile 2022 e revoca/cancellazione dall'elenco degli ausiliari doganalisti da parte dell'Agenzia delle Entrate), elementi che avrebbero escluso il pericolo di reiterazione del reato in quanto l'indagato non avrebbe più potuto accedere alle postazioni utilizzate per i reati contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto legittima e non irrazionale la valutazione del Tribunale del Riesame che aveva confermato la persistenza del pericolo di reiterazione: la motivazione dei giudici di merito ha richiamato le modalità gravemente allarmanti della condotta, la partecipazione associativa, l'uso abusivo di postazioni informatiche per le registrazioni illegali, la ricezione di somme di denaro e intercettazioni che attestano contatti con funzionari doganali. Inoltre è stato considerato rilevante che l'indagato fosse già coinvolto in altro procedimento per fatti analoghi (cd. "operazione Tortuga"). Il Collegio ha ritenuto che la cessazione del rapporto di lavoro e la revoca delle abilitazioni non escludano la concreta possibilità di reiterazione, anche per il possibile utilizzo di intermediari; pertanto la misura degli arresti domiciliari è stata considerata adeguata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione dell'ordinanza; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione di tale articolo poiché il Tribunale del Riesame ha motivato adeguatamente la decisione sulle esigenze cautelari e ha preso in considerazione le deduzioni difensive

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato dalla Corte come criterio per valutare il pericolo di reiterazione: tale pericolo deve essere concreto e attuale, fondato su elementi reali e sulla personalità dell'imputato e le circostanze del fatto; nel caso la prognosi di pericolosità è stata ritenuta adeguatamente motivata

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per l'addebito delle spese del procedimento al ricorrente dopo il rigetto del ricorso

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020

    Richiamato solo in ordine alla facoltà del Pubblico Ministero di rassegnare conclusioni in Cassazione; non incide sul merito cautelare

Massime di principio

  • La revoca di abilitazioni professionali o la cessazione del rapporto di lavoro non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione se le indagini mostrano che l'indagato può agire tramite intermediari o ha reti di contatti consolidate
  • Il giudice delle misure apprezza la complessiva gravità degli indizi e la personalità dell'indagato anche mediante comportamenti oggettivi e intercettazioni; la valutazione prognostica sulla reiterazione non richiede la prova di una specifica occasione di delinquere
  • In sede di impugnazione in Cassazione il controllo sulla motivazione cautelare è limitato: va censurata solo la motivazione manifestamente irrazionale o assente; argomentazioni pertinenti e coerenti con le risultanze investigative sono difficilmente annullabili
  • La sussistenza di precedenti o procedimenti pendenti per fatti analoghi rafforza la prognosi di pericolosità e la giustificazione della misura cautelare
  • La misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari) può essere ritenuta adeguata anche quando il rischio di reiterazione operi "a distanza" tramite intermediari, purché vengano adeguatamente motivate le ragioni della sua idoneità
  • Per la difesa è necessario fornire elementi specifici e concreti che dimostrino l'impossibilità effettiva di reiterare le condotte (non solo la perdita formale di abilitazioni o rapporti lavorativi)

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