Cassazione Penale, Ordinanza n. 04034/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello lamentando il mancato accoglimento delle richieste difensive relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova e, in subordine, alla concessione di una pena sostitutiva. Secondo il ricorso, tali istanze non sarebbero state adeguatamente valutate o sarebbero state rigettate senza corretti argomenti. La Corte di cassazione ha però rilevato che entrambe le censure erano manifestamente infondate: per la messa alla prova, la Corte di appello aveva escluso sia il giudizio prognostico favorevole sia la condotta riparatoria; per la pena sostitutiva, la valutazione di gravità della condotta compiuta in appello consentiva di desumere il giudizio prognostico negativo sulla pericolosità.
Norme richiamate
messa alla prova
La richiesta difensiva è stata ritenuta correttamente respinta perché mancavano sia il giudizio prognostico favorevole sia la condotta riparatoria.
pena sostitutiva
La concessione della pena sostitutiva è stata esclusa in ragione della gravità della condotta, dalla quale il giudice di merito ha desunto un giudizio prognostico sfavorevole sulla pericolosità.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le doglianze sulla mancata concessione della messa alla prova sono infondate quando la sentenza di merito abbia espressamente escluso sia la prognosi favorevole sia la condotta riparatoria richiesta dalla disciplina dell'istituto.
- Il rigetto della richiesta di pena sostitutiva è legittimo se il giudice di merito motiva sulla gravità della condotta e da tale dato desume un giudizio prognostico negativo sulla pericolosità dell'imputato.
- In sede di legittimità, è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di appello con motivazione logica e coerente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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