Cassazione Penale, Sentenza n. 40800/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per concorso in rapina aggravata e lesioni personali aggravate, denunciando: (i) violazione e falsa applicazione delle norme processuali (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., con riferimento all'art. 192, commi 2 e 3 c.p.p.), per omessa valutazione e/o motivazione rispetto alle dichiarazioni difensive del correo e alla parziale ritrattazione della persona offesa; (ii) vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) per mancata indicazione delle ragioni che renderebbero infondato il motivo d'appello relativo alla inconciliabilità delle fonti dichiarative; (iii) contestazione della prova del concorso consapevole, sostenendo che non vi erano elementi che dimostrassero la consapevolezza del Caserio circa la sottrazione del cellulare compiuta nel corso dell'aggressione plurale.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi dedotti, chiarendo che: la Corte di appello ha valutato l'attendibilità della persona offesa e, nonostante alcune divergenze nelle ricostruzioni, questa ha mantenuto il riconoscimento dell'agente e la descrizione della partecipazione collettiva all'aggressione; la dichiarazione del correo che dipingeva il ricorrente come "pacificatore" rimaneva elemento che richiede conferme estrinseche ai sensi dell'art. 192, comma 3 c.p.p.; non si è ravvisata una motivazione contraddittoria o basata su mere congetture. Quanto alla consapevolezza del contributo alla sottrazione, la Corte di merito ha ritenuto provato che tutti i partecipanti, ivi compreso il ricorrente, condividevano lo scopo e pertanto il concorso consapevole. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Riferito al vizio di motivazione per violazione o falsa applicazione della legge processuale: la Corte ha ritenuto che la decisione di merito non abbia violato né applicato erroneamente la norma, in quanto ha affrontato e valutato le dichiarazioni contraddittorie senza ricorrere a mere congetture.
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Riguarda il vizio esiziale della motivazione. La Corte di legittimità ha escluso che sussistesse un vizio esiziale: la motivazione di merito non è manifestamente contraddittoria né insufficiente.
art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
La norma disciplina l'attendibilità delle dichiarazioni e richiede, per certe dichiarazioni di segno favorevole all'imputato (es. confessioni/amnistianti del correo), conferme estrinseche. La Corte ha ritenuto che la versione del correo che dipingeva il ricorrente come pacificatore necessitasse di tali conferme e non fosse sufficiente a sovvertire la valutazione della persona offesa.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite alla materia impugnabile in cassazione: il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti dalla dispersione delle impugnazioni e dalla materia consentita in cassazione.
Massime di principio
- In tema di prova testimoniale, la valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto: la Corte di legittimità limita il sindacato a vizi manifesti della motivazione (contraddizioni evidenti o congetture non verificabili).
- Le dichiarazioni favorevoli all'imputato rese da un correo richiedono, salvo casi particolari, conferme estrinseche ai sensi dell'art. 192, comma 3 c.p.p.; da sole possono non risultare decisive per scagionare l'imputato.
- La parziale ritrattazione della persona offesa non determina automaticamente l'innocenza dell'imputato: il giudice deve valutare la coerenza complessiva delle fonti dichiarative e i riscontri oggettivi dei fatti.
- Per configurare il concorso consapevole in una rapina collettiva occorre dimostrare la condivisione dello scopo criminoso; la semplice presenza o il ruolo apparente di pacificatore, se non provato con elementi estrinseci, non esclude la partecipazione consapevole.
- In cassazione i vizi di motivazione devono essere qualificati e dimostrati con precisione: il sindacato si limita a errori di fatto o di diritto macroscopici e non alla rivalutazione libera delle prove.
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