Cassazione Civile, Ordinanza n. 26221/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA 2011, sostenendo che l’avviso di accertamento presupposto non fosse stato validamente notificato. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la CTR ha rigettato il gravame. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 8 L. 890/1982, dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., assumendo che la notificazione dell’atto presupposto fosse illegittima e che, quindi, non potesse ritenersi correttamente notificata la cartella; con il secondo, subordinato, ha dedotto la violazione degli artt. 140 e 145 c.p.c., sostenendo che la disciplina della notifica ex art. 140 c.p.c. e art. 8, comma 2, L. 890/1982 non sarebbe applicabile alle persone giuridiche ma solo alle persone fisiche che ne siano legali rappresentanti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha chiarito che, nel caso di notifica diretta a mezzo posta effettuata dal notificante senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario o di altro soggetto abilitato, si applicano le norme sul servizio postale ordinario e non quelle della L. 890/1982. Per tale ragione la giurisprudenza invocata dalla ricorrente, compresa quella delle Sezioni Unite richiamata sul punto, non era pertinente. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna della società alle spese del giudizio di legittimità e con atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 L. 890/1982
non si applica alla notificazione diretta a mezzo posta eseguita dal notificante senza intermediazione di ufficiale giudiziario o altro soggetto abilitato; in tal caso operano le regole del servizio postale ordinario
art. 140 c.p.c.
la disciplina invocata dalla ricorrente non è richiamabile nel caso di notifica diretta postale considerato dalla Corte
art. 145 c.p.c.
la norma, richiamata per contestare la notifica a persona giuridica, non è decisiva nel caso concreto perché la procedura rilevante è quella della notifica postale diretta
art. 2697 c.c.
la doglianza sul riparto dell’onere probatorio è stata assorbita/in ogni caso non accolta alla luce della disciplina applicabile alla notifica
art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata come parametro dei vizi di violazione/falsa applicazione di legge
art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
accertata la sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito l’ulteriore contributo unificato
art. 8 c. 2 L. n. 890 del 1982
ritenuto non applicabile nella fattispecie di notifica diretta postale
art. 140 e 145 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente, ma la Corte esclude la loro applicazione nel caso di specie
Massime di principio
- Quando la notificazione dell’atto impositivo è eseguita direttamente a mezzo posta dal notificante, senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario o di altro soggetto abilitato, la disciplina applicabile è quella del servizio postale ordinario e non quella speciale della L. 890/1982.
- Le censure che assumono l’invalidità della notifica in base alle regole della L. 890/1982 o degli artt. 140 e 145 c.p.c. non sono fondate se la modalità concretamente utilizzata è la notifica postale diretta, perché il regime giuridico della notificazione è diverso.
- In sede di impugnazione per violazione di legge, il giudice di legittimità verifica la corretta individuazione del regime normativo della notificazione; una volta esclusa l’applicabilità della disciplina invocata, la doglianza sulla ritualità della notifica non può essere accolta.
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