Cassazione Penale, Sentenza n. 40452/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile aveva proposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva assolto Salvi Anna dal reato di diffamazione; il Tribunale di Arezzo aveva dichiarato l'appello inammissibile per tardività. Il ricorrente ha dedotto che, tenuto conto della sospensione feriale e della data di spedizione dell'atto, l'appello era stato notificato entro il termine di legge
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha qualificato tempestivo l'appello considerando come momento di proposizione la data di spedizione della raccomandata (26/09/2022) ai sensi dell'art. 583, comma 2, c.p.p., e tenuto conto della sospensione feriale (1-31 agosto) e della proroga per caduta del termine in giorno festivo; ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo per il proseguimento del giudizio di appello
Norme richiamate
art. 583, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato che, ai fini del termine per proporre impugnazione, si deve fare riferimento alla data di spedizione dell'atto quando l'impugnazione è inviata con raccomandata; è pertanto questa la data che fissa il momento di proposizione dell'appello
sospensione feriale (1-31 agosto) e regole di proroga dei termini
I giorni di sospensione feriale vengono esclusi dal computo dei termini processuali, con conseguente proroga del termine di impugnazione; inoltre se il termine scade in giorno festivo o domenicale si applica la proroga al primo giorno utile successivo
Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007 (massima richiamata)
Si applica il regime procedurale vigente alla data di deliberazione della sentenza impugnata; la Corte richiama questo principio per confermare l'operatività della disciplina allora vigente sull'atto di appello
d.lgs. n. 150 del 2022 (menzione)
La decisione segnala che alcune previsioni dell'art. 583 sono state successivamente riscritte o abrogate dal d.lgs. n. 150/2022, ma ricorda che per il caso di specie va applicata la normativa in vigore alla data di deliberazione della sentenza impugnata
Massime di principio
- Per gli atti inviati tramite raccomandata, ai fini del termine processuale rileva la data di spedizione indicata dal timbro postale e non la data di ricezione da parte della cancelleria
- I periodi di sospensione feriale (tipicamente 1-31 agosto) sono esclusi dal computo dei termini processuali e possono determinare un allungamento del termine utile per proporre impugnazioni
- Se il termine di impugnazione scade in giorno festivo o domenicale, si applica la proroga al primo giorno lavorativo successivo
- Occorre applicare il regime normativo vigente alla data in cui è stata deliberata la sentenza impugnata; modifiche legislative successive non si applicano retroattivamente al procedimento già definito
- In caso di dichiarata tardività dall'organo giurisdizionale, verificare sempre data di deposito, data di spedizione e regole di sospensione/proroga prima di ritenere l'impugnazione inammissibile
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