Sentenza del 23/11/2021 n. 10437 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TARSU Termini di decadenza accertamento Comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava la decadenza dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art.1 comma 161 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sostenendo che la notifica dell'accertamento era avvenuta oltre il termine quinquennale previsto dalla norma. La questione centrale è la determinazione dell'anno iniziale di computo del quinquennio: va distinto il caso del mero omesso versamento (versamento normalmente riferibile all'anno di riferimento del tributo) dal caso di omessa denuncia/denuncia tardiva (la denuncia, ex art. 70 c.1 D.L.vo n. 507/1993, cade il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di spettanza del tributo).
La decisione
la giurisprudenza di legittimità (Cassazione) ha consolidato il principio secondo cui, nei casi di omessa dichiarazione, il primo dei cinque anni previsti dall'art.1 comma 161 L.296/2006 è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento (ossia il quinquennio va computato a partire dall'anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata). Conseguenza pratica: quando è contestata l'omessa denuncia, il termine decadenziale per la notifica dell'accertamento si colloca un anno più in là rispetto al caso di mero omesso versamento; gli avvisi notificati entro quel nuovo termine sono validi, quelli notificati dopo sono comunque decadenziali.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 161
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La Corte ha interpretato che l'anno 'in cui la dichiarazione ... avrebbe dovuto essere effettuata' per la TARSU, quando la denuncia è omessa, coincide con l'anno successivo a quello di riferimento (per la denuncia il termine è 20 gennaio), e pertanto il primo dei cinque anni decorre dall'anno successivo a tale anno (ossia il secondo successivo all'anno di riferimento).
D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, art. 70 comma 1
La denuncia relativa all'occupazione soggetta al tributo deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di spettanza del tributo.
La norma fissa il termine di presentazione della denuncia al 20 gennaio dell'anno successivo; la Corte utilizza tale scadenza per determinare l'anno da cui cominciano a decorrere i cinque anni di cui alla L. 296/2006 quando è contestata l'omessa denuncia.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra omesso versamento (termine di riferimento è l'anno di svolgimento del fatto imponibile) e omessa denuncia (termine di riferimento è il 20 gennaio dell'anno successivo): la decorrenza del quinquennio cambia.
- Nel caso di omessa denuncia il primo dei cinque anni decorre dal secondo anno successivo all'anno oggetto di accertamento (quindi il Comune ha, di fatto, un anno in più per notificare rispetto al mero omesso versamento).
- Per valutare la decadenza calcolare entrambe le ipotesi pratiche (versamento nell'anno di riferimento vs denuncia entro 20 gennaio dell'anno successivo) e verificare quale punto di inizio applicare in base a ciò che il Comune ha effettivamente contestato (solo mancato versamento o anche omessa denuncia).
- Se l'amministrazione contesta l'omessa denuncia, è opportuno verificare la data di effettiva occupazione dichiarata e la presenza di qualsiasi dichiarazione/tassa versata: la prova del contribuente può essere determinante per dimostrare che la denuncia è stata presentata o che il versamento è avvenuto in tempi utili.
- In caso di notifica oltre il termine stabilito (applicando correttamente l'anno iniziale) l'avviso è impugnabile per decadenza; viceversa se la notifica è entro il termine così calcolato, il rimedio è contestare il merito dell'accertamento.
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