Cassazione Penale, Sentenza n. 7490/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Arezzo del 26/03/2024 che lo ha riconosciuto responsabile del reato di guida senza patente (art.116 d.lgs. 30/04/1992, n.285). Con un unico motivo denuncia violazione di legge (art.62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione per l'assenza di qualsiasi motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza di adeguamento della pena al caso concreto.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Motiva che la sentenza impugnata non è obbligata a discettare delle attenuanti generiche quando dalla registrazione del processo e dagli atti non risulta che la difesa le abbia richieste o documentate in udienza. Il ricorso è stato considerato una mera invocazione di attenuazione del trattamento sanzionatorio priva di specifiche doglianze di diritto. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma che incrimina la guida senza patente: è il reato per cui l'imputato è stato condannato dal Tribunale di Arezzo
art. 62-bis cod. pen.
Riferimento alle attenuanti generiche: la censura del ricorrente era che la sentenza non aveva motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti. La Corte ha ritenuto che, in mancanza di una richiesta o documentazione prodotta in sede dibattimentale, la semplice invocazione in cassazione non è sufficiente
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla declaratoria di inammissibilità e alla valutazione della responsabilità (assenza di culpa) nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha ritenuto non sussistente colpa che giustifichi diversa conseguenza
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
Precedente richiamato per il principio che l'inammissibilità del ricorso non deriva da colpa imputabile alla parte e per le relative conseguenze procedurali
Massime di principio
- La mancata motivazione in sentenza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è automaticamente vizio di legittimità: se la difesa non ha chiesto o documentato le attenuanti in dibattimento, la censura avanzata solo in cassazione è generalmente inammissibile
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche occorre farne esplicita richiesta e fornire elementi concreti e documentazione in sede di merito; è insufficiente una generica istanza postuma in grado di appello o cassazione
- In cassazione non basta invocare un 'maggior favore' della pena: il ricorso deve indicare specifici vizi di diritto o di motivazione riferibili alla sentenza impugnata
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi legittimi, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e ad ammende: è quindi importante valutare la fondatezza e la formalità delle questioni proposte in cassazione
- Per evitare l'inammissibilità in casi analoghi, la difesa dovrebbe lasciare traccia formale (atto, istanza in udienza, memorie) della richiesta di attenuanti e degli elementi che le giustificano, nonché articolare in motivi di impugnazione specifici profili di illegittimità o vizio motivazionale
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