Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11714/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202603312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativa al procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso presentata il 22 gennaio 2026, chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e di consentire l'accesso alla documentazione relativa al procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato la comunicazione di cui all'art. 10-bis l. 241/1990. Il TAR ha rilevato che nel fascicolo amministrativo non risultavano ulteriori atti oltre a quello depositato in giudizio e agli atti originariamente prodotti dal ricorrente tramite kit postale, già nella sua disponibilità. All'udienza è stata prospettata alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la documentazione presente nel fascicolo amministrativo coincideva con atti già nella disponibilità del ricorrente e non risultavano ulteriori documenti ostensibili. Le spese di lite sono state compensate, considerato che gli atti depositati dall'amministrazione erano stati emessi dopo la proposizione del ricorso e che, al momento della richiesta di accesso, il fascicolo era composto soltanto dagli atti già messi a disposizione del ricorrente. È stata fatta salva la restituzione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi depositata dall'amministrazione risultava tra gli atti disponibili e rilevava ai fini della ricostruzione del contenuto del fascicolo amministrativo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha dato alle parti avviso della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse prima della decisione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È stata disposta la restituzione del contributo unificato in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, nonostante la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • La domanda di accesso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, all'esito della verifica del fascicolo amministrativo, non risultano ulteriori documenti rispetto a quelli già nella disponibilità del richiedente.
  • Nel giudizio in materia di accesso, la sopravvenuta disponibilità dell'intera documentazione esistente e l'assenza di ulteriori atti ostensibili eliminano l'interesse concreto e attuale alla decisione di merito.
  • Quando l'amministrazione produce in giudizio atti formati dopo la proposizione del ricorso e il fascicolo, al momento della richiesta di accesso, conteneva soltanto documenti già disponibili per il richiedente, le spese possono essere compensate, ferma la restituzione del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.