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Sentenza

Sentenza n. 463/2026 - Torino, Sezione 3

per l'esatta ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 259/2024; nominare un commissario ad acta incaricato dell’ottemperanza della menzionata sentenza, in caso di prorogata inerzia dell’Amministrazione resistente; fissare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) la somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente che si dichiara antistatario.

Giustizia amministrativa202502693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 259/2024 e omesso pagamento delle somme liquidate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 259/2024, con condanna del Ministero al pagamento delle somme riconosciute, nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali dell'ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale protratta inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per procedere al pagamento e compiere gli atti necessari, a carico dell'amministrazione inadempiente. Ha stabilito che il compenso commissariale è compreso nella retribuzione dell'incaricato, trattandosi di attività connessa ai suoi compiti istituzionali. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute: il periodo decorre dalla notificazione della sentenza all'amministrazione e termina con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in caso di ulteriore inerzia, con l'acquisto di efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una somma dovuta per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni ha costituito, insieme agli altri presupposti, elemento per l'accoglibilità dell'azione di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stato applicato per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario recante una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare il pagamento delle somme riconosciute quando il titolo sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuando un termine ulteriore per il compimento degli atti necessari all'adempimento e ponendo i relativi oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute; il periodo di applicazione decorre dalla notificazione della sentenza all'amministrazione inadempiente e termina con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure con l'acquisto di efficacia della nomina del commissario ad acta.
  • Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso aggiuntivo, poiché l'attività rientra nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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