Cassazione Penale, Ordinanza n. 20002/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona sottoposta a procedimento per il delitto di evasione ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. Dal testo emerge che, nel gravame di merito, la ricorrente aveva sostanzialmente ammesso il fatto di evasione ma aveva censurato in modo generico e assertivo la decisione di primo grado quanto all'accertamento dei fatti, alla sussistenza dell'elemento soggettivo e al trattamento sanzionatorio. In cassazione il tema centrale è la correttezza della declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità del gravame di merito per difetto di specificità, richiamando il principio per cui l'appello, come il ricorso per cassazione, è inammissibile quando non contenga rilievi critici specifici e puntualmente correlati alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile anche il ricorso per cassazione e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
individua il delitto di evasione, reato oggetto del procedimento principale.
art. 591 c.p.p.
la decisione fa applicazione del principio di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi.
art. 591 c.p.p.
l'inammissibilità è affermata perché i motivi non contenevano una critica puntuale alle rationes decidendi del provvedimento impugnato.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
è richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'onere di specificità dei motivi è proporzionale alla specificità delle ragioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- L'impugnazione è inammissibile per difetto di specificità quando non contiene critiche esplicite e argomentate alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
- L'onere di specificità dei motivi di appello o di ricorso per cassazione cresce in relazione al grado di specificità con cui il giudice ha motivato la decisione impugnata.
- Non è sufficiente una doglianza generica, assertiva o meramente riproduttiva di dissenso: occorre confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato.
- Quando il gravame è dichiarato inammissibile, il ricorso per cassazione che censuri tale esito senza indicare specifiche carenze della motivazione è a sua volta inammissibile.
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