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Sentenza

Sentenza n. 5576/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana ex art. 9 co. 1 lett. e) della L. 5 febbraio 1992, n. 91, emesso dal Ministero dell’interno e notificato al ricorrente in data 29.08.2024, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente

Giustizia amministrativa202411068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), l. n. 91/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale, deducendo, con un unico complesso motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. n. 241/1990, del d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 9 l. n. 91/1992 e del d.P.R. n. 572/1993, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento e difetto di istruttoria. In particolare, ha contestato la rilevanza attribuita dall'Amministrazione a un ammonimento del Questore e a procedimenti penali per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali stradali gravi o gravissime, sostenendo che le vicende si erano concluse con decreti di archiviazione e che non erano stati adeguatamente considerati la propria storia personale, l'integrazione sociale, l'occupazione stabile e gli ulteriori elementi favorevoli.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittimo il diniego. Le condotte emerse dall'istruttoria, relative a maltrattamenti in famiglia e lesioni personali stradali gravi o gravissime, sono state considerate di particolare gravità e connotate da significativo disvalore sociale, idonee a incidere sul giudizio prognostico di affidabilità, integrazione e adesione ai valori della convivenza civile richiesto per la concessione della cittadinanza. Il giudice ha precisato che l'archiviazione dei procedimenti penali non impedisce all'Amministrazione di valutare autonomamente, sul piano amministrativo, i fatti storici e il loro valore sintomatico: in un caso l'archiviazione era conseguente alla remissione della querela e, in un altro, era successiva al diniego, sicché non poteva incidere sulla legittimità dell'atto valutata allo stato degli atti. Le valutazioni amministrative perseguono finalità diverse dall'accertamento della responsabilità penale e possono quindi considerare anche fatti non sfociati in condanna, nell'ambito di una valutazione prognostica e precauzionale della personalità e della possibile pericolosità sociale. L'occupazione stabile e l'integrazione sociale sono state ritenute circostanze ordinarie, necessarie ma non sufficienti, mentre la residenza legale rileva anche qualitativamente quale periodo di osservazione della condotta dell'aspirante cittadino. Il provvedimento è stato ritenuto immune dai vizi dedotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. e), l. n. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per residenza implica una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico e dell'affidabilità del richiedente, non limitata al mero possesso del requisito temporale di residenza.

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992

    Il requisito della residenza legale deve essere inteso non solo quantitativamente, come durata minima del soggiorno, ma anche qualitativamente, come periodo di osservazione della condotta dell'aspirante cittadino.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato comunicato nel procedimento; la sentenza non ha ravvisato violazioni procedimentali invalidanti.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    L'occupazione e l'integrazione richieste per il regolare ingresso e soggiorno costituiscono condizioni ordinarie per la permanenza dello straniero, ma non sono sufficienti per ottenere la cittadinanza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Le condizioni di integrazione e di regolare soggiorno non esauriscono la valutazione ulteriore richiesta per la concessione della cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ricorrendo esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte, il giudice dispone l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza, l'Amministrazione esercita una valutazione discrezionale e prognostica sull'affidabilità del richiedente, sulla sua integrazione e sulla sua adesione ai valori fondamentali della convivenza civile; il possesso dei requisiti ordinari non determina un diritto automatico alla concessione.
  • Ai fini della valutazione amministrativa della domanda di cittadinanza, i fatti storici oggetto di procedimenti penali possono essere apprezzati autonomamente dall'Amministrazione anche in assenza di condanna definitiva, di archiviazione o di estinzione e riabilitazione, poiché la responsabilità penale e la valutazione amministrativa perseguono finalità diverse.
  • L'archiviazione conseguente alla remissione della querela non esclude, di per sé, la rilevanza amministrativa del fatto storico, mentre un provvedimento favorevole sopravvenuto dopo il diniego non incide sulla legittimità dell'atto valutata con riferimento allo stato degli atti esistente al momento della sua adozione.
  • Condotte quali maltrattamenti in famiglia e lesioni personali stradali gravi o gravissime possono legittimamente essere considerate dall'Amministrazione, per il loro disvalore sociale e valore sintomatico, ostative alla formulazione di un giudizio prognostico favorevole sulla concessione della cittadinanza.
  • La residenza legale richiesta per la cittadinanza ha una dimensione non solo quantitativa, relativa alla durata minima del soggiorno, ma anche qualitativa, quale periodo di osservazione nel quale il richiedente deve dimostrare una condotta priva di significative mende e l'acquisizione dei valori fondamentali della comunità nazionale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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