Sentenza del 27/03/2019 n. 8544 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004-2007, riguardanti terreni divenuti edificabili in seguito all'adozione del piano regolatore comunale del 21 gennaio 2004. Hanno contestato la mancata instaurazione del contraddittorio previsto dal regolamento comunale, l'insufficiente motivazione degli avvisi sui criteri di determinazione del valore, l'eccessività dei valori attribuiti e, soprattutto, la qualificazione come edificabili dei terreni già dal 2004. Hanno inoltre chiesto che le sanzioni irrogate al de cuius non fossero trasmesse agli eredi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato le censure sulla mancata instaurazione del contraddittorio e sull'interpretazione del regolamento comunale relativa ai terreni posseduti e condotti da agricoltori. Ha invece accolto la censura relativa all'ICI 2004: se il terreno era agricolo al 1° gennaio e diventava edificabile nel corso dell'anno, per l'intera annualità 2004 la base imponibile deve essere determinata secondo il valore catastale rivalutato dei terreni agricoli, non secondo il valore venale delle aree edificabili. È stata inoltre rilevata l'omessa pronuncia sulla non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni irrogate al defunto, che si estinguono con la morte dell'autore della violazione. La sentenza regionale è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il ricalcolo dell'imposta 2004 e per decidere sulle questioni non esaminate, comprese le sanzioni e le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 5 e 7
La base imponibile per le aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
L'area deve essere già edificabile al 1° gennaio per essere tassata secondo il valore venale. Se diventa edificabile durante l'anno, per quell'annualità resta applicabile il criterio catastale previsto per i terreni agricoli.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. m)
La mancata convocazione del contribuente nell'ambito dell'accertamento con adesione non determina la nullità dell'avviso, ma costituisce una mera irregolarità, non lesiva del diritto di difesa.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2
Ai fini ICI, un'area edificabile può essere assimilata a terreno agricolo quando è posseduta e condotta direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, secondo i requisiti di legge.
L. n. 212 del 2000, art. 3
Il principio di irretroattività delle norme tributarie non impedisce necessariamente la correzione retroattiva di un mero errore materiale contenuto in un regolamento comunale, quando la correzione rende il testo conforme alla legge sovraordinata.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8
Le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono agli eredi dell'autore della violazione; con la morte del contribuente si estingue l'obbligazione sanzionatoria.
Massime di principio
- Per la tassazione annuale di un'area, rileva la sua qualificazione al 1° gennaio dell'anno d'imposta. Un cambio da agricola a edificabile intervenuto durante l'anno produce effetti fiscali, di regola, dall'anno successivo.
- La mancata instaurazione del contraddittorio nell'accertamento con adesione non comporta automaticamente la nullità dell'avviso, se il contribuente ha potuto contestarlo davanti al giudice.
- Un avviso di accertamento deve indicare in modo comprensibile i criteri utilizzati per determinare il valore imponibile. L'omessa risposta del giudice a una specifica eccezione può comportare la cassazione della sentenza.
- Le sanzioni tributarie hanno natura personale: in caso di morte del contribuente sanzionato, non possono essere pretese dagli eredi.
- La correzione di un errore materiale in un regolamento secondario può avere efficacia anche per periodi precedenti quando si limita a rendere il testo conforme alla disciplina legislativa già vigente.
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