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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31635/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un creditore già ammesso allo stato passivo di una procedura fallimentare ha impugnato il progetto di riparto finale nella parte in cui riconosceva al curatore un compenso ritenuto eccedente rispetto ai parametri legali. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto contro il rigetto del giudice delegato, ritenendo che il creditore difettasse di interesse ad agire perché il proprio credito era comunque soddisfatto integralmente e osservando, inoltre, che l'impugnazione del riparto non poteva essere usata per eludere l'irrecorribilità del decreto di liquidazione del compenso del curatore. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione di norme fallimentari e processuali, sostenendo che il procedimento di contestazione del riparto finale non avrebbe natura contenziosa e, in alternativa, che il curatore avrebbe dovuto costituirsi personalmente senza difensore; 2) violazione dei criteri di liquidazione delle spese, lamentando che il tribunale aveva attribuito al giudizio valore indeterminabile e liquidato compensi eccessivi, mentre la controversia aveva ad oggetto solo l'importo di euro 20.096,35; 3) violazione dell'art. 110 c.p.c., affermando di avere interesse ad agire perché aveva presentato domanda di insinuazione tardiva e la modifica del riparto finale sarebbe stata utile alla futura attribuzione delle somme spettanti; 4) questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 l. fall. per asserita irragionevole preclusione alla reclamabilità del compenso del curatore.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ha accolto il secondo limitatamente alla quantificazione delle spese del giudizio di reclamo, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e assorbito il quarto. Ha quindi cassato il decreto impugnato solo nella parte relativa alle spese del reclamo e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese del precedente grado in euro 1.950,00 oltre accessori e rimborso forfettario. Per il resto è rimasta ferma la declaratoria di inammissibilità del reclamo per difetto di interesse ad agire. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la reciproca soccombenza parziale.

Norme richiamate

  • art. 26 l. fall.

    Il reclamo al tribunale avverso il provvedimento del giudice delegato è il rimedio richiamato nel contesto della ripartizione fallimentare.

  • art. 110 l. fall.

    reclamo ex art. 110, comma 3, l.fall.

    È il rimedio utilizzato per contestare il progetto di riparto finale; la Corte evidenzia che il procedimento riguarda la partecipazione dei creditori al concorso.

  • art. 36 l. fall.

    reclamo ex art. 36, 2° comma, l. fall.

    Il decreto del tribunale che decide sul reclamo contro il rigetto delle contestazioni al progetto di ripartizione finale è ricorribile in cassazione perché incide in modo irreversibile sul diritto dei creditori a partecipare al concorso.

  • art. 39 l. fall.

    art. 39 comma 1° l. fall.

    Esclude la reclamabilità dei decreti di liquidazione del compenso del curatore; il ricorrente non può aggirare tale preclusione impugnando il riparto se in realtà contesta solo quel compenso.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire manca quando il riparto prevede il pagamento integrale del credito del reclamante e la contestazione riguarda solo una voce che non incide sulla soddisfazione del suo credito.

  • art. 82 c.p.c.

    Salvo diversa previsione di legge, le parti devono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; nel procedimento in esame non vi è deroga che imponga la difesa personale del curatore.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità per insufficiente esposizione dei motivi è respinta perché il ricorso consentiva di comprendere le censure formulate.

  • art. 365 c.p.c.

    La procura speciale è ritenuta valida perché rilasciata a margine del ricorso per cassazione e quindi riferita necessariamente a quel giudizio.

  • art. 111 Cost.

    È il fondamento del ricorso straordinario per cassazione avverso provvedimenti non altrimenti impugnabili, quando abbiano natura decisoria e definitiva.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, accolto parzialmente il ricorso e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito sulla liquidazione delle spese.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È la forma del controricorso/memoria nel giudizio di cassazione richiamata nel procedimento.

  • art. 101, comma 4, l. fall.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'interesse alla riforma del riparto in vista di una domanda di insinuazione tardiva, ma la censura viene dichiarata inammissibile perché nuova e generica.

  • art. 112 l. fall.

    Evocato dalla Corte nel ritenere infondata, prima ancora che inammissibile, la tesi del ricorrente sull'interesse a impugnare il riparto.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la condanna alle spese; la Corte precisa che la statuizione sulle spese è sempre decisoria e definitiva e può essere impugnata autonomamente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di contestazione del progetto di riparto finale in ambito fallimentare, il decreto del tribunale è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. quando incide in modo irreversibile sulla posizione dei creditori nel concorso.
  • La legittimazione e l'interesse ad agire contro il riparto mancano se la contestazione non incide sulla soddisfazione del credito del reclamante e mira solo a colpire una posta che non lo pregiudica direttamente.
  • Non è consentito eludere la preclusione alla reclamabilità del decreto di liquidazione del compenso del curatore impugnando indirettamente il piano di riparto che si limiti a recepire quella voce di spesa.
  • Nel procedimento relativo alle contestazioni al riparto fallimentare, il curatore non è tenuto a difendersi personalmente: in mancanza di deroga espressa, si applica la regola generale della difesa tecnica tramite procuratore.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della controversia va determinato in base al solo importo concretamente contestato quando l'oggetto del giudizio è circoscritto a una specifica somma; non può essere qualificato come indeterminabile se il petitum economico è chiaramente individuato.
  • La statuizione sulle spese ha natura decisoria e definitiva e, se erroneamente quantificata, può essere corretta in cassazione con decisione nel merito ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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