Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12169/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Deduceva l'inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione della decisione di merito, sostenendo che, in un caso di doppia conforme, la corte d'appello non avrebbe adeguatamente risposto alla diversa ricostruzione dei fatti prospettata con i motivi di gravame. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la valutazione dell'attendibilità delle prove e la ricostruzione storica operata dai giudici di merito, assumendo un travisamento del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze, formalmente prospettate come violazioni processuali e vizio di motivazione, celassero in realtà una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha valorizzato il fatto che la sentenza d'appello aveva motivato in modo congruo e immune dal vizio denunciato, attribuendo particolare attendibilità alla testimonianza della persona offesa, ritenuta decisiva per provare artifici, raggiri e profitto patrimoniale. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 4, ultimo periodo, c.p.p.

    motivi nuovi trasmessi in data 5 febbraio u.s., che seguono la sorte processuale dei motivi originari

    i motivi nuovi seguono la sorte processuale dei motivi originari del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta nei gradi di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo congruo e logicamente coerente delle ragioni della decisione, specie in presenza di doppia conforme.
  • La deduzione del travisamento del fatto non può trasformarsi in una richiesta di nuovo giudizio sul merito dell'attendibilità delle fonti probatorie, attività riservata al giudice di merito.
  • In sede di cassazione è precluso il raffronto tra la motivazione della sentenza impugnata e modelli alternativi di ragionamento elaborati dalla parte, quando ciò miri solo a contrapporre una diversa lettura degli elementi di prova.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.